Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33806/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, con applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego mediante il richiamo a indici di natura personale e fattuale ritenuti ostativi al trattamento di favore.

Norme richiamate

  • circostanze attenuanti generiche

    Il giudice che rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, potendo limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • recidiva specifica e infraquinquennale

    La recidiva è indicata nella sentenza come elemento della condanna confermata, senza ulteriore precisazione normativa.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli indici personali e fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti per escludere il trattamento di favore.
  • Nel rigettare la richiesta di circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la sentenza impugnata espone una motivazione adeguata fondata su elementi personali e fattuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.