Cassazione Penale, Ordinanza n. 33806/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, con applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego mediante il richiamo a indici di natura personale e fattuale ritenuti ostativi al trattamento di favore.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il giudice che rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, potendo limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
recidiva specifica e infraquinquennale
La recidiva è indicata nella sentenza come elemento della condanna confermata, senza ulteriore precisazione normativa.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli indici personali e fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti per escludere il trattamento di favore.
- Nel rigettare la richiesta di circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la sentenza impugnata espone una motivazione adeguata fondata su elementi personali e fattuali rilevanti.
Come è indicizzato
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