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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05984/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 23/05/2024. Dalla ordinanza emerge che il giudizio di merito aveva affermato la responsabilità per rapina impropria, in relazione a una condotta consistita nell'aver portato delle piante sul ciglio della strada per recuperarle successivamente, condotta ritenuta idonea a integrare la sottrazione seguita da violenza. I motivi di ricorso erano tre: (1) contestazione della motivazione sulla responsabilità, denunciando travisamento del fatto e chiedendo una diversa ricostruzione storica, nonché una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle prove; (2) deduzione di violazione di legge per il mancato riconoscimento del tentativo, sostenendo che la fattispecie non fosse consumata ma solo tentata; (3) ulteriore censura alla motivazione di responsabilità per asserita illogicità, ancora una volta fondata su una diversa lettura del compendio probatorio e su una diversa ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non viziata sotto il profilo logico e giuridico. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo indeducibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e disattese con argomentazioni congrue; in particolare, ha valorizzato il passaggio della sentenza di merito secondo cui il trasporto delle piante sul ciglio della strada, con successivo intento di recupero, integrava già la sottrazione e, se seguita da violenza, la consumazione del delitto di rapina impropria. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    La pronuncia richiama la consumazione della rapina impropria quando alla sottrazione segua la violenza, escludendo la configurabilità del tentativo nei termini prospettati dalla difesa.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure che si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione del fatto e nella rivalutazione delle prove non sono deducibili in cassazione se la motivazione di merito è congrua e immune da vizi logici e giuridici.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si traduca nella mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello senza una critica argomentata della decisione impugnata.
  • La rapina impropria si consuma quando la sottrazione del bene è seguita dalla violenza; in tale ipotesi non è configurabile il tentativo se la condotta ha già realizzato gli elementi essenziali della fattispecie consumata.
  • La critica per travisamento del fatto o illogicità della motivazione non può ridursi a un confronto alternativo tra letture probatorie, essendo necessario che la censura evidenzi un effettivo vizio della motivazione nei limiti del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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