Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16513/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello (art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.) per mancato deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, dell'atto di nomina del difensore con l'elezione di domicilio. La difesa ha sostenuto che l'atto di nomina e l'elezione di domicilio erano stati effettivamente predisposti e che il decreto di citazione per l'udienza d'appello indicava l'avv. Simone Pozzi come difensore e la ricorrente come elettivamente domiciliata presso il suo studio; inoltre la notifica del decreto era comunque stata eseguita personalmente alla ricorrente presso la sua abitazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello. I motivi: pur riconoscendo il regime formale previsto dall'art. 581 c.p.p. (deposito dell'elezione di domicilio con l'impugnazione), la Corte ha ritenuto che la finalità della norma — assicurare la conoscibilità dell'udienza da parte dell'imputato tramite notifica certa — fosse comunque soddisfatta, essendo il decreto di citazione stato regolarmente notificato personalmente alla ricorrente. Perciò l'inammissibilità non poteva essere rilevata ex post, essendo venuta meno la ragione della sanzione processuale. La decisione è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione (o il richiamo espresso a precedente elezione), al fine di consentire la notifica del decreto di citazione a giudizio; mira a garantire la certezza della conoscenza dell'udienza da parte dell'imputato

  • art. 157-ter cod. proc. pen., comma 3

    collega la disciplina delle impugnazioni e la necessità di individuazione del domicilio per le notifiche con la finalità di assicurare la regolarità della vocatio in iudicium

  • art. 164 cod. proc. pen. (novellato)

    novellato (richiamato nel testo)

    richiamato in rapporto all'organizzazione delle notifiche; la sua novellazione è stata considerata nel quadro sistematico delle norme sulle notificazioni e l'impugnazione

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    abrogazione del comma 1-ter

    l'abrogazione del comma 1-ter non ha efficacia retroattiva: la disciplina previgente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024)

    citazione di massima della decisione

    principio secondo cui, se il giudice dell'appello non rileva la causa di inammissibilità prima della celebrazione e provvede alla notifica personale del decreto all'imputato, viene meno la ragione della sanzione dell'inammissibilità e questa non può essere rilevata successivamente

Massime di principio

  • L'obbligo di allegare all'atto d'impugnazione la nomina del difensore e l'elezione di domicilio è formale e finalizzato a garantire la certezza della notifica del decreto di citazione per l'appello; pertanto va sempre rispettato per evitare rischi procedurali.
  • Se, nondimeno, il decreto di citazione per l'appello è stato regolarmente notificato personalmente all'imputato prima della celebrazione dell'udienza, la finalità della norma (assicurare la conoscenza dell'udienza) è soddisfatta e il giudice non dovrebbe successivamente dichiarare l'inammissibilità per il solo difetto formale.
  • Il giudice dell'appello deve verificare tempestivamente la presenza dei requisiti di ammissibilità (anche formali) prima di fissare o celebrare l'udienza; se omette tale verifica e procede alla notifica personale, poi non è coerente applicare sanzioni processuali per il difetto formale che non hanno più effetto sostanziale.
  • Il difensore deve conservare e poter esibire prova del deposito in cancelleria della nomina e dell'elezione di domicilio (ricevute, PEC, data certa) perché una successiva produzione senza prova di deposito formale potrebbe non essere valorizzata.
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva è: (a) allegare sempre nomina ed elezione all'impugnazione; (b) se manca l'allegazione ma la notifica personale è avvenuta regolarmente, opporsi alla declaratoria di inammissibilità richiamando la finalità della norma e la giurisprudenza che ammette la prosecuzione del giudizio quando la notifica personale ha reso inefficace la sanzione formale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.