Cassazione Penale, Sentenza n. 17486/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Angelo Vassallo (5/9/2010). Il ricorrente deduce quattro censure principali: (1) violazione di legge e inutilizzabilità di risultanze decisive perché le dichiarazioni di D'Atri e Casillo sono state raccolte prima del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (richiesta come condizione di procedibilità) e quindi non potevano essere utilizzate; (2) illogicità e difetto di valutazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con critica alla ponderazione di dichiarazioni di Ridosso (chiamata in reità) e alle fonti di ascolto de relato; (3) errata applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso", che sarebbe stata ricondotta impropriamente alle modalità dell'azione senza adeguata motivazione dato che il contesto era ritenuto non mafioso; (4) carenza delle esigenze cautelari: inesistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, nonché sproporzione della misura data la lunga vicenda processuale e la carriera raggiunta dall'imputato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: ha rilevato che le dichiarazioni di D'Atri e Casillo, raccolte prima del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, erano inutilizzabili e non potevano costituire base per la richiesta e l'applicazione della misura cautelare. Poiché tali dichiarazioni erano centrali nel compendio indiziario che aveva portato alla custodia cautelare, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione del quadro indiziario, escludendo le prove inutilizzabili e rivalutando tutte le questioni già sollevate (gravità indiziaria, ruolo di Cagnazzo nel traffico di stupefacenti, depistaggio, attendibilità di Ridosso, esigenze cautelari, aggravante del metodo mafioso). I restanti motivi sono stati assorbiti. In sede di rinvio il Tribunale dovrà, se necessario, escutere nuovamente i declaranti dopo l'autorizzazione alla riapertura e motivare compiutamente ogni passaggio valutativo.
Norme richiamate
art. 414 cod. proc. pen. (autorizzazione alla riapertura delle indagini)
la riforma ha statuito che "gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili"
Gli atti acquisiti dopo un decreto di archiviazione e prima del provvedimento giudiziale che autorizza la riapertura sono inutilizzabili; l'autorizzazione è condizione di procedibilità anche per l'utilizzo ai fini di misure cautelari
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese da persone coinvolte (es. imputati) richiedono riscontri esterni e valutazione critica; la Corte richiede motivazione adeguata quando si fondano indizi su dichiarazioni di chiamanti in reità o su resoconti de relato
Giurisprudenza: Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010 (Giuliani)
Principio consolidato che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo l'archiviazione
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4717 del 06/07/1999 (Montalbano) e Sez. 6, n. 3156 del 05/08/1997 (Audino)
Precedenti che affermano che la preclusione processuale opera rispetto alle nuove indagini avviate dalla stessa autorità, per le stesse persone e per lo stesso fatto
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019 (Birra)
Richiamo al principio che motivazioni utilitaristiche che spingono a una chiamata in reità (es. per benefici) possono inquinare la genuinità della fonte e rendere problematica l'attribuzione di piena attendibilità
Massime di principio
- Le dichiarazioni raccolte dopo un decreto di archiviazione ma prima dell'autorizzazione giudiziale alla riapertura delle indagini sono inutilizzabili e non possono costituire base per l'adozione di misure cautelari; se tali dichiarazioni sono centrali, l'atto impugnato può essere annullato
- Le dichiarazioni di collaboratori, detenuti o coindagati devono essere valutate con particolare rigore: occorrono riscontri esterni e motivazione analitica sulla loro attendibilità; dichiarazioni de relato hanno valore probatorio ridotto e richiedono cautele
- Quando il giudice di merito valorizza parzialmente una fonte e globalmente un'altra (es. integrare elementi diretti e de relato), deve indicare chiaramente perché ricombina i frammenti narrativi e perché ritiene attendibili le parti scelte, evitando valutazioni frazionate non giustificate
- L'aggravante del "metodo mafioso" non può essere riconosciuta per semplice analogia con modalità violente: richiede motivazione specifica sulla finalità di agevolare un'associazione mafiosa o sull'adozione di modalità tipiche del metodo mafioso in un contesto effettivamente mafioso
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il tempo trascorso e la condotta successiva dell'indagato (es. carriera, comportamento sociale) sono elementi rilevanti ma non necessariamente determinanti; tuttavia, l'assenza di concreti indizi di inquinamento probatorio recente o di rischio di reiterazione deve essere adeguatamente considerata e motivata
- Dopo la riapertura autorizzata delle indagini i declaranti fondamentali dovranno essere escussi nuovamente o comunque valutati alla luce della regolare procedura, per rendere utilizzabili le loro dichiarazioni in fase cautelare o dibattimentale
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