Sentenza n. 1311/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 461/2024 emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 239/2024 R.G. che ha riconosciuto il diritto di percepire il beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) alla Sig.ra Moncado Carmela per l’anno scolastico 2019/2020, per un importo complessivo pari ad €. 500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 461/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a percepire il beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica del docente o altro strumento equipollente, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. Nel ricorso per ottemperanza era stata chiesta l'adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha corrisposto quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more della decisione, l'Amministrazione aveva adempiuto all'obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Livorno. Il giudizio di ottemperanza non richiedeva quindi ulteriori misure attuative né la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché la ricorrente era stata ingiustamente onerata della proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a corrispondere 800 euro, oltre IVA e CPA, ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Richiamato dalla sentenza posta in esecuzione quale limite per la corresponsione di rivalutazione e interessi sulle somme dovute.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione adempie integralmente, nelle more del giudizio di ottemperanza, agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessarie ulteriori misure esecutive.
- L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso per ottemperanza si è reso necessario a causa della precedente inerzia dell'Amministrazione; le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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