Sentenza n. 1391/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n° 1095/2025 del 16.10.2025 del Tribunale Ordinario di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Siracusa, Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il Bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Siracusa, Giudice del Lavoro, notificata al Ministero il 24 ottobre 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico del Bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.000,00, condannando il Ministero al pagamento. Il Ministero non ha adempiuto. Il ricorso è stato notificato il 5 marzo 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La ricorrente ha inoltre prodotto l'attestazione di segreteria del 1 dicembre 2025 comprovante il passaggio in giudicato della sentenza presupposta. L'Amministrazione intimata non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 e successive modifiche, poiché tra la notificazione della sentenza, avvenuta il 24 ottobre 2025, e la notificazione del ricorso, avvenuta il 5 marzo 2026, erano trascorsi più di 120 giorni. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, necessario per l'ottemperanza a tale titolo. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente il Bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.000,00, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato un commissario ad acta, individuato nel responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per dare esecuzione al giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 289,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 D.L. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della regolazione e della distrazione delle spese processuali.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
D.M. n. 55/2014, Tabella n. 16 dell'Allegato n. 1
Utilizzato per la liquidazione delle spese del procedimento di esecuzione mobiliare, quantificate in euro 289,00 oltre accessori.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il giudicato riconosca una posizione tutelabile nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione rimanga inadempiente.
- Per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è necessario comprovare il passaggio in giudicato del titolo, mediante idonea attestazione della cancelleria o della segreteria competente.
- Prima di proporre azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996; il ricorso notificato dopo tale termine è tempestivamente proponibile sotto questo profilo.
- In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine per l'eventuale persistente inottemperanza.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento del ricorso quando il ricorrente abbia documentato il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, l'inadempimento e il rispetto del termine dilatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →