Cassazione Civile, Ordinanza n. 27727/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia originaria riguardava un lavoratore che aveva chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna al pagamento di differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva, nei confronti del datore di lavoro persona fisica, della società e dell'INPS. Il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Lecce sulla base della sede delle convenute e della mancata dimostrazione, da parte dell'attore, di elementi idonei a fondare uno dei fori alternativi dell'art. 413 c.p.c. Il Tribunale di Lecce, investito della questione, ha invece rilevato che nel ricorso introduttivo era stato allegato che il lavoratore operava presso un'officina sita in Torchiarolo, nel circondario di Brindisi, e che tale dipendenza aziendale non era contestata; ha quindi sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. chiedendo alla Cassazione di affermare la competenza del Tribunale di Brindisi quale giudice del lavoro, in quanto competente il foro della dipendenza aziendale alla quale il lavoratore era addetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il regolamento di competenza d'ufficio. Ha affermato che, nei giudizi di lavoro, il criterio della dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto è uno dei fori concorrenti previsti dall'art. 413 c.p.c. e deve essere considerato con priorità rispetto alla sola sede della società convenuta. Ha inoltre precisato che, trattandosi di competenza territoriale inderogabile, non assume rilievo l'eventuale adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto. Poiché dal ricorso introduttivo risultava l'addizione del lavoratore alla dipendenza di Torchiarolo, ubicata nel circondario del Tribunale di Brindisi, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Brindisi, con assegnazione del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione della causa. Le spese del regolamento sono state rimesse alla definizione del merito.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
consente al giudice che ravvisi un errore sulla competenza territoriale inderogabile di sollevare regolamento di competenza d'ufficio alla Corte di cassazione.
art. 413 c.p.c.
nei giudizi di lavoro individua fori concorrenti e alternativi, tra cui quello della dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto; tale criterio va applicato secondo la domanda introduttiva e prevale sulla mera sede del datore di lavoro.
art. 413, 7 comma c.p.c.
la sede dell'impresa è un criterio non esclusivo e non prevale quando risulti allegata e rilevante una dipendenza aziendale nel circondario competente.
Cass. n. 1381/2017
l'inderogabilità della competenza nel rito del lavoro impedisce di attribuire rilievo all'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la competenza territoriale va individuata in base ai fori speciali previsti dall'art. 413 c.p.c., che sono concorrenti e alternativi; tra essi assume rilievo il luogo in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto o presso la quale presta la propria attività.
- Quando la domanda introduttiva allega in modo sufficientemente chiaro l'assegnazione del lavoratore a una specifica dipendenza aziendale, tale allegazione è sufficiente per radicare la competenza territoriale del giudice del lavoro del relativo circondario, anche se le convenute hanno sede altrove.
- La competenza territoriale inderogabile del giudice del lavoro non può essere modificata dall'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio, il giudice rimettente può chiedere alla Cassazione di correggere l'erronea individuazione del foro competente quando il primo giudice abbia trascurato uno dei criteri legali di collegamento territoriali
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