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Ordinanza

Ordinanza n. 2765/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024, rilasciato dal Comune di Guidonia Montecelio a favore della SCAI s.r.l., relativo ad un fabbricato sito in Guidonia Montecelio, via Marco Aurelio, particelle catastali n. 923, 925 e 926 del foglio 30, non conosciuto; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 gennaio 2026: 1) del Permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024, rilasciato dal Comune di Guidonia Montecelio a favore della SCAI s.r.l., relativo ad un fabbricato sito in Guidonia Montecelio, via Marco Aurelio, particelle catastali n. 923, 925 e 926 del foglio 30; 2) di tutti gli elaborati tecnici richiamati nel Permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024 e che di esso costituiscono parte integrante, non ostesi e non conosciuti; 3) della istruttoria tecnica prot. n. 55076 del 20.05.2024 richiamata nel Permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024, non ostesa e non conosciuta; 4) ove e per quanto occorra, della determina paesaggistica n. 8/2024, recante autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 7 e comma 9 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, richiamata nel p.c. n. 99/2024, non ostesa e non conosciuta; - 5) della Convenzione urbanistica rep. 13561 – racc. n. 9067 registrata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 5 il 28.11.2024 al n. 11744 serie 1T; 6) nonché di ogni atto presupposto - e, tra questi, della D.D. comunale n. 36 del 21/06/2023 di individuazione del lotto (sagoma derivata dai distacchi) non conosciuta– connesso e conseguente, ancorché non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente. - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 marzo 2026: 1) del permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024 rilasciato dal Comune di Guidonia Montecelio a favore della SCAI s.r.l., come integrato e/o modificato e/o sostituito con gli elaborati progettuali denominati “Documento Architettonico TAV 2” e “Documento Inquadramento Territoriale TAV 1” di “richiesta di variante in corso d’opera al p.d.c. 99 del 16/12/2024”, dagli estremi non noti, a firma della S.C.A.I. s.r.l. e del sig. Alessandro Spada; 2) della “variante in corso d’opera al p.d.c. 99 del 16 dicembre 2024”, dagli estremi non noti, a firma della S.C.A.I. s.r.l. e del sig. Alessandro Spada, nonché dei relativi ed eventuali provvedimenti di assentimento comunali e/o ulteriori atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, del pari non noti; 3) della determinazione dirigenziale n. 29 del 09.04.2024, Area IV - urbanistica, edilizia privata - Area IV - Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata, avente ad oggetto: “DETERMINA PAESAGGISTICA n. 8-2024. Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 7 e comma 9 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42, (Procedura ordinaria) per: "realizzazione di un fabbricato a destinazione mista" in Loc. Guidonia, Via Marco Aurelio, snc catasto: Fg. 30, sez. MON, Part.lle 831-833-884-890-80 - Prot. n. 104355 del 09/10/2023 - Richiedente Sig. Giuseppe Scaglione (in qualità di Amm.re Soc. GMG Srl); 4) del “Documento Architettonico TAV 2” e del “Documento Inquadramento Territoriale TAV 1” di “richiesta di variante in corso d’opera al p.d.c. 99 del 16/12/2024”, dagli estremi non noti, a firma della S.C.A.I. s.r.l. e del sig. Alessandro Spada (cfr. all. 1); 5) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente; - per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Alessandro Spada l’8 aprile 2026: 1) dell’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato CM2 del Comune di Guidonia Montecelio; 2) dell’art. 29, co. 2, n. 11, del Regolamento edilizio del Comune di Guidonia Montecelio; 3) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, nella misura in cui è lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202514573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire relativo alla realizzazione di un fabbricato a destinazione mista, unitamente agli atti presupposti, alla convenzione urbanistica, all’autorizzazione paesaggistica e alla variante in corso d’opera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Guidonia Montecelio in favore di una società immobiliare, nonché, con motivi aggiunti, gli elaborati tecnici, l’istruttoria tecnica, l’autorizzazione paesaggistica, la convenzione urbanistica, la determinazione comunale di individuazione del lotto e gli atti relativi a una variante in corso d’opera. È stato inoltre proposto ricorso incidentale dal soggetto interessato dall’intervento, volto all’impugnazione di disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato e del Regolamento edilizio comunale. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, rilevando tuttavia che tra le questioni da approfondire rientra anche la ricevibilità del gravame.

La decisione

Il TAR, dopo avere dato atto che gli effetti del provvedimento impugnato erano stati interinalmente sospesi nelle more dell’integrazione del contraddittorio, ha ritenuto che le questioni controverse, compresa la ricevibilità del ricorso, richiedessero l’approfondimento proprio della fase di merito. Considerato lo stato di avanzamento dei lavori e il bilanciamento degli interessi contrapposti, ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito al 14 luglio 2026. Non è stata pronunciata una sospensione definitiva dell’efficacia degli atti impugnati né è stata definita la controversia nel merito. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando ne ricorrono i presupposti, di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza definire anticipatamente la controversia.

Massime di principio

  • Quando le questioni controverse, compresa la ricevibilità del ricorso, necessitano di un approfondimento incompatibile con la decisione cautelare, il giudice può non anticipare il giudizio sul merito e soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Lo stato di avanzamento dei lavori costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento degli interessi cautelari contrapposti e può giustificare una misura cautelare conformata alla rapida definizione del giudizio, anziché una sospensione piena dell’atto impugnato.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una valutazione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato né sulla ricevibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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