Sentenza del 14/03/2022 n. 8239 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia della CTP di Parma che aveva annullato la cartella di pagamento emessa da Equitalia. Primo motivo: dedotta violazione del D.P.R. n. 602/1973, art. 26, commi 1 e 3, e degli artt. 148 e 149 c.p.c., poiché la CTR avrebbe annullato la cartella per inesistenza della notifica per la mancanza della relata sul frontespizio. Secondo motivo: dedotta violazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 160 c.p.c., sostenendo che ogni invalidità della notifica sarebbe comunque stata sanata dal conseguimento dello scopo, dimostrato dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia perché lo stesso oggetto sostanziale (i crediti relativi alla cartella impugnata) era già stato definitivamente definito in altro giudizio a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, come attestato dall'ordinanza n. 5202/2022 che ha dichiarato estinto quel processo per integrale cessazione della materia del contendere. Per tale sopravvenuta causa di inammissibilità non si è proceduto alla disamina dei motivi di merito (sulla validità della notifica e sulla sanatoria per conseguimento dello scopo). Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Norma sulla notifica degli atti tributari richiamata dall'Agenzia per censurare presunte irregolarità formali della relata; la Corte però non è entrata nel merito a causa della sopravvenuta estinzione della materia del contendere.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter
Richiamato nel contesto della cartella di pagamento emessa ai sensi di tale disposizione (richiami normativi relativi all'accertamento/escussione tributaria).
Codice di Procedura Civile, art. 148
Richiamato dall'Agenzia in relazione alle regole di notificazione e relata; non oggetto di decisione sostanziale per via dell'inammissibilità.
Codice di Procedura Civile, art. 149
Richiamato in ordine alle formalità della notificazione; la Corte non ha valutato il merito della questione a causa della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Codice di Procedura Civile, art. 156, comma 3
Norma sulla sanatoria della notificazione per conseguimento dello scopo invocata dall'Agenzia; la Corte non ha deciso se spettasse applicarla perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta definizione della pretesa tributaria.
Codice di Procedura Civile, art. 160
Richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo relativo alla validità delle notificazioni; non valutato nel merito dalla Corte.
Codice di Procedura Civile, art. 155, comma 4
Applicato dalla Corte per la verificazione della tempestività del ricorso spedito per posta: il termine scadeva di domenica e pertanto si è esteso al primo giorno feriale successivo.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento di legittimità dei motivi di cassazione dedotti dall'Agenzia (violazione di norme di diritto processuale), ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)
Norma di definizione agevolata che ha consentito la definizione sostanziale della pretesa tributaria; tale definizione ha determinato l'integrale cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, rendendo inammissibile il ricorso pendente dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
Ordinanza Cass. n. 5202 del 17 febbraio 2022
Ordinanza che ha dichiarato estinto il processo in altro ricorso avente lo stesso oggetto per effetto della definizione agevolata; detta pronuncia è stato il motivo decisivo per l'inammissibilità dell'attuale ricorso.
Cass. 02/05/2019, n. 11540
Giurisprudenza citata circa l'assunzione e considerazione di documenti allegati nelle memorie; la Corte richiama il principio per giustificare l'esame della documentazione prodotta dalla resistente.
Massime di principio
- Se la pretesa tributaria oggetto del giudizio viene definitivamente definita (ad es. tramite misure di 'definizione agevolata'), ciò determina l'integrale cessazione della materia del contendere e rende inammissibili i ricorsi successivi aventi lo stesso oggetto; il giudice deve dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito.
- La presenza di contestazioni formali sulla notifica (es. mancanza della relata sul frontespizio) può essere rilevante, ma il suo esame può risultare pretermesso se sussiste una causa sopravvenuta di estinzione del credito tributario.
- La regola della sanatoria della notificazione per 'conseguimento dello scopo' (art. 156 c.p.c.) può sanare vizi formali quando il destinatario ha comunque impugnato tempestivamente l'atto; tuttavia, tale questione può rimanere inesaminata se il processo è estinto per altre ragioni.
- Prima di proseguire con impugnazioni, l'Amministrazione deve verificare l'esistenza di atti o procedure intervenute che abbiano definito la pretesa (es. adesione a definizioni agevolate), perché quelle sopravvenienze impediscono la prosecuzione del giudizio.
- Nel calcolo dei termini processuali va considerata la disciplina dell'art. 155 c.p.c. (proroga per scadenza in giorno festivo), che può incidere sulla tempestività degli atti notificati per posta.
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