Sentenza n. 4747/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazioni della gara in favore di Ecoce S.r.l., verbale di rinnovazione della valutazione delle offerte con azzeramento del punteggio della ricorrente e atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, inizialmente terza classificata, ha impugnato l'aggiudicazione originaria e, con motivi aggiunti, la successiva rinnovazione parziale della gara e la nuova aggiudicazione in favore di Ecoce. Ha contestato: l'attribuzione a Ecoce di 8,33 punti per il subcriterio A.2 relativo all'incremento degli obiettivi di raccolta differenziata, nonostante l'offerta non prevedesse alcun incremento rispetto ai minimi della lex specialis; la mancata esclusione di Isola Verde Ecologia per carenza dei requisiti di fatturato globale e specifico, per perdita dei requisiti tecnico-organizzativi e per violazione degli obblighi dichiarativi relativi a penali e contestazioni; l'illegittimità dell'azzeramento del punteggio di 8,33 punti originariamente attribuito alla stessa ricorrente, poiché la sua offerta prevedeva il raggiungimento dell'87,4% di raccolta differenziata dopo dodici mesi, percentuale da intendersi riferita all'intera durata del servizio; nonché l'illegittimità degli atti di gara e della competenza e organizzazione della procedura. Ecoce ha proposto ricorso incidentale chiedendo l'esclusione della ricorrente per vicende relative all'avvalimento, contestando il criterio A.2 e, in subordine, il requisito di fatturato previsto dal disciplinare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso incidentale in parte irricevibile, in parte inammissibile e lo ha respinto per il resto. La domanda incidentale di esclusione della ricorrente è stata dichiarata irricevibile perché proposta oltre il termine decorrente dalla notificazione del ricorso introduttivo: la successiva aggiudicazione, pur adottata dopo una rinnovazione parziale, era un atto autonomo e non rendeva nuovamente impugnabili gli atti di ammissione già conosciuti. È stata dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la censura incidentale sulla legittimità del requisito di fatturato globale, poiché l'esclusione di Isola Verde poggiava anche sull'autonoma e non contestata carenza del fatturato specifico. Nel merito, il TAR ha accolto i motivi aggiunti. Ha ritenuto illegittimo l'azzeramento del punteggio della ricorrente per il subcriterio A.2: la dichiarazione relativa al raggiungimento dell'87,4% di raccolta differenziata dopo dodici mesi, con richiamo ai minimi del 65% entro il primo anno e del 75% dal terzo anno, doveva essere interpretata come impegno al mantenimento della percentuale migliorativa per tutta la durata del servizio; la lex specialis non imponeva una dichiarazione distinta per ogni annualità. La posizione della ricorrente non era assimilabile a quella di Ecoce, che non aveva offerto alcun incremento rispetto ai minimi, sicché il punteggio di Ecoce doveva essere pari a zero. Il TAR ha quindi annullato l'aggiudicazione originaria, il verbale con cui erano stati sottratti 8,33 punti alla ricorrente e la successiva aggiudicazione in favore di Ecoce, imponendo la rinnovazione della procedura secondo i criteri indicati in sentenza. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'accoglimento dei motivi aggiunti aveva riconosciuto alla ricorrente la posizione di prima graduata. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la riedizione della gara risultava, allo stato, satisfattiva della pretesa sostanziale. Le spese sono state poste a carico di Ecoce, del Comune di Casagiove e della Provincia di Caserta, con compensazione nei rapporti con le altre parti costituite.
Norme richiamate
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale e specifico; il disciplinare richiedeva un fatturato minimo annuo, la cui mancanza aveva determinato l'esclusione di Isola Verde.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Richiamato, tramite rinvio all'art. 42, comma 1, c.p.a., per il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione del ricorso principale per la proposizione del ricorso incidentale nel rito appalti.
art. 42, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre il ricorso incidentale decorre dalla notificazione del ricorso principale e non viene rinnovato dalla successiva adozione di un nuovo atto di aggiudicazione, quando le censure riguardano atti già conosciuti e non sopravvenuti.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; la sentenza ha disposto l'annullamento e la rinnovazione della gara, senza pronunciare il subentro.
art. 15 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla designazione del responsabile unico del progetto.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato è stato ritenuto non pertinente rispetto alle censure accolte, riguardanti la violazione dei criteri puntuali della lex specialis e la valutazione delle offerte.
Massime di principio
- Nel rito appalti, il termine per proporre ricorso incidentale contro l'ammissione del ricorrente decorre dalla notificazione del ricorso principale e non si rinnova per effetto di una successiva aggiudicazione adottata dopo una rinnovazione parziale della gara, quando l'impugnazione incidentale riguarda vizi già conosciuti e non sopravvenuti.
- La successiva aggiudicazione adottata dopo una rinnovazione parziale della procedura non è necessariamente confermativa della precedente, ma l'autonomia del nuovo atto non consente di riaprire termini processuali già decorrenti per impugnare atti endoprocedimentali consolidati.
- Quando l'esclusione di un concorrente si fonda su più ragioni autonome, l'impugnazione incidentale di una sola di esse è inammissibile per carenza di interesse se l'altra ragione, non contestata, è da sola idonea a sorreggere l'esclusione.
- In presenza di una lex specialis che attribuisce punteggio solo all'incremento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, non può essere attribuito alcun punteggio a un'offerta che si limiti a riprodurre i valori minimi previsti dalla disciplina di gara.
- Un'offerta tecnica che dichiari il raggiungimento di una percentuale migliorativa di raccolta differenziata dopo dodici mesi, senza una limitazione temporale espressa, può essere interpretata come impegno al mantenimento di tale percentuale per l'intera durata del servizio; non è legittimo azzerarne il punteggio per la sola mancanza di dichiarazioni distinte per ciascuna annualità, se la lex specialis non le impone.
- La domanda risarcitoria può essere respinta quando l'annullamento degli atti e la rinnovazione della procedura risultano, allo stato, integralmente satisfattivi della pretesa sostanziale del concorrente.
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