Sentenza del 13/03/2017 n. 2069 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento - Necessaria attestazione della conformità all'originale - Sussiste - Notificazione in formato pdf, senza l'estensione "p7m" - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La notificazione della cartella tramite PEC in formato PDF, anziché in formato .p7m, è stata ritenuta illegittima. L’assenza della busta crittografica impedisce di garantire l’integrità, l’immodificabilità e la riferibilità dell’atto al suo autore; ne consegue l’illegittimità derivata della cartella di pagamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della notificazione della cartella di pagamento effettuata via PEC mediante un file in formato PDF privo dell’estensione .p7m. Secondo la censura, mancava l’attestazione della conformità all’originale e non era garantita la validità della firma digitale, poiché il formato .p7m costituisce la busta crittografica contenente il documento, la firma e gli elementi necessari alla verifica dell’autore e dell’integrità dell’atto.
Norme richiamate
Regole tecniche e indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulla firma digitale e sulla busta crittografica
L’estensione .p7m identifica la busta crittografica che contiene il documento originale, la firma digitale e i dati necessari per verificarne autenticità, integrità e paternità. La sua assenza è stata ritenuta ostativa alla validità della notificazione della cartella via PEC.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo o tributario viene notificato via PEC, occorre verificare non solo la ricezione del messaggio, ma anche il formato e l’integrità del file allegato.
- Secondo l’orientamento espresso nella sentenza, la trasmissione di una cartella in semplice formato PDF non garantisce da sola la validità della firma digitale e della conformità all’originale; è necessario il formato firmato digitalmente con estensione .p7m.
- L’assenza della busta crittografica può comportare l’invalidità della notificazione e, per illegittimità derivata, dell’atto notificato.
- La valutazione concreta deve comunque tenere conto della normativa vigente e dell’eventuale evoluzione della giurisprudenza, poiché non ogni notificazione PEC priva dell’estensione .p7m è necessariamente valutata allo stesso modo in tutti i casi.
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