Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3672/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate in primo grado. Aldobrandi contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per mancata prova della sua consapevolezza di aver agevolato il clan, avendo agito - diceva - solo per aiutare un parente. Russo deduceva molteplici censure: presunto travisamento delle intercettazioni e dei fatti, mancanza di prova che armi, munizioni e stupefacenti rinvenuti appartenessero a lui, erronea applicazione dell'aggravante mafiosa e del diniego dell'operatività della causa di lieve entità per le droghe, nonché censurava il rigetto delle attenuanti generiche. Puggillo contestava analoghe questioni: mancata prova del suo concreto contributo alla detenzione degli oggetti trovati nello zaino, erronea applicazione dell'aggravante mafiosa e del diniego del fatto di lieve entità, oltre al rifiuto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Aldobrandi: ha annullato la sentenza limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nei suoi confronti e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. I ricorsi di Russo e Puggillo sono stati rigettati nella loro globalità. Per Russo e Puggillo la condanna in appello è stata confermata; ai due è stata altresì addebitata la condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte ha evidenziato che molti dei motivi prospettati dai ricorrenti erano inammissibili per essere, in sostanza, richieste di rivalutazione del materiale probatorio (censure di merito) oppure erano state formulate in termini non idonei ad evidenziare un travisamento logico delle prove; ha inoltre ribadito i criteri per la configurabilità dell'aggravante mafiosa (elemento soggettivo di consapevolezza) e per l'esclusione della lieve entità nel caso di stupefacenti quantitativamente non esigui e già suddivisi per la cessione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante per avere agevolato l'attività di associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva: è necessario dimostrare la consapevolezza dell'agente di favorire l'organizzazione criminale. La semplice parentela o la mera disponibilità materiale non sono di per sé sufficienti a provare tale consapevolezza; occorre un convincente quadro indiziario.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La qualificazione del fatto come di 'lieve entità' richiede una valutazione complessiva di qualità, quantità, modalità e circostanze: presenza di più tipi di sostanze, rilevanti quantitativi, confezionamento in dosi e contestuale detenzione di armi possono escludere la lieve entità.

  • legge n. 110/1975, art. 23

    Norma che disciplina la detenzione e porto di armi e le relative fattispecie: l'illecita detenzione e il porto in luogo pubblico integrano reati aggravati dalla contestuale commissione di altri delitti e possono concorrere alla valutazione di pericolosità e collegamenti criminali.

  • art. 582 e art. 585 cod. pen.

    Articoli relativi alle lesioni personali (art. 582) e altre fattispecie correlate all'uso di armi; la sentenza applica tali norme al ferimento con arma da fuoco, collegandole alle risultanze investigative.

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione: la detenzione di armi con matricola abrasa è stata valutata anche alla luce della ricettazione e dell'origine delittuosa della merce, come elemento sintomatico di attività illecita organizzata.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità in cassazione di questioni non dedotte in appello: la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che introducevano censure non prospettate nel grado di appello.

Massime di principio

  • L'aggravante 'di avere agevolato associazioni di tipo mafioso' è soggettiva: per applicarla è necessario dimostrare che l'imputato fosse consapevole della finalità di vantaggio per il clan; la mera parentela o la disponibilità materiale dell'arma non bastano.
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito dei fatti o per una diversa interpretazione delle intercettazioni quando la motivazione di merito sia logica e congrua; vanno indicate incoerenze logiche manifeste per ottenere l'annullamento per travisamento delle prove.
  • Per riconoscere il 'fatto di lieve entità' in materia di stupefacenti occorre una motivazione che valuti complessivamente tipologia, quantità, modalità di detenzione e il confezionamento: droghe suddivise in dosi e contemporanea presenza di armi depongono contro la lieve entità.
  • Le comunicazioni intercettate, la localizzazione del telefono rispetto al luogo del reato, i contatti tra indagati e il ritrovamento di armi/munizioni nello stesso contesto possono costituire un fondamento indiziario idoneo a sostenere la responsabilità penale, se la motivazione del giudice di merito esplicita il nesso logico.
  • Non possono essere introdotte in Cassazione questioni non esperite in appello (art. 606 c.3 c.p.p.); difese che mirano a rinnovare la libera valutazione del merito sono, di regola, inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.