Sentenza del 16/12/2016 n. 26052 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento e liquidazione relativi all'ICI per gli anni 1999-2003, sostenendo che, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000, le rendite catastali determinate dal 1° gennaio 2000 fossero irretroattive e producessero effetti soltanto dalla notificazione al titolare della rendita. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contestando la decisione della CTR, sostenendo anche che la rendita fosse stata determinata tramite procedura DOCFA e derivasse quindi dalla stessa richiesta della contribuente. La Corte ha però ritenuto le censure generiche e non autosufficienti, perché il ricorso richiamava indistintamente gli atti dei precedenti gradi e non individuava chiaramente le rationes decidendi contestate; inoltre, i quesiti di diritto erano formulati in modo astratto e non riferito alla fattispecie concreta.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune, ritenendolo inammissibile per genericità e violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza. Il ricorso incidentale condizionato della società contribuente è stato dichiarato assorbito. Il Comune di Roma è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre accessori di legge. È stata inoltre respinta l'eccezione della contribuente relativa alla tardività del ricorso, poiché la scadenza cadeva di domenica ed era prorogata al primo giorno non festivo.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
La norma disciplina l'efficacia delle rendite catastali determinate dal 1° gennaio 2000.
La questione sostanziale prospettata dalla contribuente riguardava l'irretroattività delle nuove rendite catastali e la loro efficacia soltanto dalla notificazione al soggetto intestatario. La Corte, tuttavia, non ha deciso nel merito tale questione, avendo rigettato il ricorso per vizi di ammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 155, comma 4
La scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo quando cade in giorno festivo.
Il termine per proporre il ricorso, scadendo di domenica, era validamente prorogato al lunedì successivo; pertanto il ricorso del Comune non è stato considerato tardivo.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La disposizione, vigente ratione temporis, prevedeva requisiti specifici per i quesiti di diritto nei ricorsi per cassazione.
I quesiti devono essere specifici, riferiti alla concreta controversia e alle rationes decidendi della sentenza impugnata; quesiti astratti o meramente interrogativi possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
Principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione
Il ricorso che richiama indistintamente tutti gli atti dei precedenti gradi, senza indicare chiaramente le ragioni della censura, è inammissibile.
Il ricorrente deve individuare con precisione la decisione impugnata, i passaggi contestati, le norme violate e il collegamento tra la violazione denunciata e la concreta fattispecie, senza demandare alla Corte la selezione delle censure.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riprodurre o richiamare genericamente gli atti dei precedenti gradi: ogni motivo deve indicare in modo chiaro e autosufficiente quale statuizione viene contestata e per quale specifica violazione.
- Quando una sentenza è fondata su più rationes decidendi, il ricorso deve censurarle tutte in modo puntuale; la mancata contestazione anche di una sola ragione autonoma può rendere inutile o inammissibile l'impugnazione.
- I quesiti di diritto e le censure devono essere collegati ai fatti concreti del processo e non formulati in termini astratti o meramente teorici.
- La scadenza di un termine processuale che cade di domenica o in un giorno festivo è normalmente prorogata al primo giorno non festivo, purché l'atto sia compiuto entro tale data.
- Anche quando esiste una possibile questione sostanziale rilevante, la Corte può non esaminarla se il ricorso è inammissibile per difetti formali; la corretta redazione dell'impugnazione è quindi essenziale.
- La parte che perde il giudizio di legittimità è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, salvo diversa decisione motivata.
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