Sentenza n. 895/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento, datato -OMISSIS-e comunicato in data -OMISSIS-, adottato dall'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE "-OMISSIS-" -OMISSIS- (AV) di non ammissione di -OMISSIS-allo scrutinio finale per l'a.s. 2024/2025; b) del verbale di data e numero sconosciuto, e mai comunicato ai ricorrenti, relativo alla seduta del Consiglio di classe della classe -OMISSIS-, nel corso della quale è stata decisa la non ammissione di -OMISSIS-allo scrutinio finale relativo a.s. 2024/2025; c) per quanto di ragione, dei criteri, eventualmente stabiliti nel corso dell'anzidetta seduta del Consiglio di Classe, predisposti dall'Istituto scolastico al fine di valutare l'applicazione della deroga legislativamente prevista in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di ore di frequenza; d) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente con memoria del 24 marzo 2026 di non avere più interesse alla decisione. In assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il principio dispositivo impediva al giudice di decidere comunque la controversia nel merito. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: provvedimento di non ammissione dello studente allo scrutinio finale per l'anno scolastico 2024/2025, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori dello studente minorenne hanno impugnato il provvedimento con cui l'istituto scolastico ne aveva disposto la non ammissione allo scrutinio finale per l'anno scolastico 2024/2025. Sono stati impugnati anche il verbale del Consiglio di classe, non comunicato e di estremi sconosciuti, nonché, per quanto di ragione, i criteri eventualmente adottati dall'istituto per valutare l'applicazione della deroga al requisito del numero minimo di ore di frequenza. Dal testo non emergono ulteriori motivi specifici di illegittimità, poiché il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Norme richiamate
Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
Artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando non vi siano repliche o richieste contrarie delle altre parti.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia rispetto alla quale il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta una pronuncia di improcedibilità, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
Come è indicizzato
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