Cassazione Penale, Sentenza n. 26885/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato omicidio (capo A) e porto di coltello, ma aveva rideterminato la pena e revocato l'espulsione. Il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 62 n. 2 cod. pen. (circostanza attenuante della provocazione, nella forma 'per accumulo') e vizio di motivazione: sostiene che l'azione violenta sia l'apice di fatti pregressi che hanno determinato uno stato d'animo esasperato, giustificando la provocazione per accumulo; in appello era stata anche prospettata la difesa personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e coerente la motivazione della Corte territoriale che ha escluso la circostanza attenuante della provocazione: la vittima era nota all'imputato e la scoperta non era sorprendente, non vi era comportamento pubblicamente evidente della coppia che potesse costituire un fatto ingiusto idoneo a giustificare la reazione; il fatto che l'imputato si fosse recato armato di coltello depotenziava l'elemento della scoperta come scatenante; inoltre l'imputato stesso aveva dichiarato di aver agito per essersi difeso, contraddicendo la tesi di un impulso incontrollabile. La Corte ha confermato che la reazione era sproporzionata e che la motivazione del merito non era manifestamente illogica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62 n. 2 cod. pen.
Riferita alla circostanza attenuante della provocazione (anche nella forma 'per accumulo'): richiede nesso causale tra fatto ingiusto e reazione e adeguatezza/proporzione della reazione. Per la forma per accumulo occorre prova di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione rispetto a un ultimo episodio, ma la mitigante è esclusa se la reazione è macroscopicamente sproporzionata.
art. 611 cod. proc. pen. (e modifiche introdotte dal d.l. 29/06/2024 n.89, convertito dalla legge 08/08/2024 n.120)
Norma procedurale sulla richiesta di trattazione in pubblica udienza; il Procuratore generale ha invocato l'assenza di tale richiesta per chiedere il rigetto del ricorso, ma la Corte ha comunque deciso sul merito.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 8945/2022; Sez.5 n.604/2013; Sez.1 n.30469/2010; Sez.5 n.51237/2014; Sez.1 n.13921/2011)
Principi richiamati: per riconoscere la provocazione occorre adeguatezza tra fatto ingiusto e reazione; la mitigante è esclusa se la reazione è talmente sproporzionata da escludere lo stato d'ira o il nesso causale, principio applicabile anche alla provocazione per accumulo.
Massime di principio
- La provocazione 'per accumulo' richiede prova di un fattore scatenante connesso a un ultimo episodio e una reazione proporzionata: se la reazione è macroscopicamente sproporzionata la mitigante non opera.
- La conoscenza precedente di una relazione o di fatti che avrebbero potuto essere prevedibili riduce la natura 'sorprendente' dell'episodio e rende meno probabile il riconoscimento della provocazione.
- La presenza di strumenti offensivi già predisposti (es. recarsi armati) indebolisce la tesi della reazione istintiva o incontrollabile e favorisce la valutazione di premeditazione o di sproporzione.
- Se l'imputato prospetta alternativamente la difesa personale, la Corte valuta la coerenza delle dichiarazioni: un'affermazione di essersi difesi può escludere la tesi di un impulso incontrollabile basato sulla provocazione.
- Le valutazioni di fatto e di proporzione operate dal giudice di merito sono vincolanti per la Cassazione salvo che emergano incongruenze manifestamente illogiche o violazioni di diritto; la Cassazione non procede a una rivalutazione alternativa dei fatti.
- Questioni procedurali (es. richieste di trattazione in pubblica udienza) possono essere rilevanti, ma non sempre impediscono che la Corte decida sul merito se le condizioni processuali lo consentono.
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