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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08424/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Un ispettorato territoriale del lavoro aveva contestato alla ricorrente, con verbale di accertamento, la violazione degli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5-bis, del d.lgs. 8/2016, ritenendo che i contratti di appalto intercorsi con la società poi fallita integrassero in realtà una somministrazione fraudolenta di mera manodopera. Sulla base di quel verbale, la ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un credito pari a euro 374.703,59, relativo alle possibili sanzioni amministrative, ai contributi e alle sanzioni richiesti da INPS e INAIL. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il tribunale aveva rigettato l'opposizione, osservando che si trattava di debiti o possibili debiti propri della ricorrente, quale unico ed effettivo datore di lavoro, e che non potevano quindi essere insinuati al passivo della fallita, neppure a titolo di manleva. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, poiché la Corte decide in rito per difetto di prova della notificazione del ricorso alla procedura intimata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la notifica del ricorso per cassazione alla procedura fallimentare non risultava dimostrata in modo rituale, perché la ricorrente non aveva depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato utilizzato per la notificazione a mezzo posta. La Corte ha ribadito che, quando la notifica postale non è documentata dall'avviso di ricevimento, non si ha una mera nullità sanabile, ma l'inesistenza materiale della notificazione, con conseguente inammissibilità del ricorso e impossibilità di disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non essendosi costituita la procedura intimata, non sono state regolate le spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 8/2016

    È richiamato come disposizione posta a base della contestazione amministrativa relativa all'illecita somministrazione di manodopera.

  • art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 8/2016

    È richiamato come norma sanzionatoria collegata alla contestazione di somministrazione fraudolenta di mera manodopera.

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provarne l'avvenuta consegna, la data e l'identità del ricevente.

  • art. 291 c.p.c.

    Non è applicabile la rinnovazione della notifica quando manca l'avviso di ricevimento e, quindi, la notificazione è inesistente materialmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rituale notificazione del ricorso a ciascun soggetto controinteressato è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso stesso.
  • Quando la notifica del ricorso per cassazione avviene a mezzo posta, l'avviso di ricevimento costituisce prova essenziale dell'avvenuta consegna e della sua data; la sua mancata produzione impedisce di considerare perfezionata la notificazione.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento non integra una semplice nullità della notificazione, ma un'inesistenza materiale della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso e impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Se la parte intimata non si costituisce, la Corte può omettere la regolazione delle spese di lite.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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