Cassazione Penale, Sentenza n. 42501/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. La contestazione riguardava cinque fatture emesse dal Consorzio Co.Pla.Co. nei confronti della Giove s.r.l. (di cui il ricorrente è legale rappresentante), ritenute inesistenti e dichiarate in bilancio per l'anno fiscale 2016, con evasione IVA e IRES per 50.279 euro e IRAP per 11.016 euro. Il ricorrente deduceva violazione e errata applicazione di norme penali e costituzionali e censurava la valutazione della gravità indiziaria, sostenendo che le irregolarità fossero attribuibili al consorzio e che non fosse stato accertato l'effettivo pagamento degli importi fatturati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali sia limitato alla violazione di legge e che la motivazione del Tribunale del riesame non fosse meramente apparente. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale, che aveva fondato il carattere fittizio delle operazioni su accertamenti dell'Agenzia delle Entrate (assenza di operatività del consorzio: mancanza di lavoratori, beni strumentali, fornitori) e su anomalie documentali specifiche per ciascuna fattura (assenza di d.d.t., fatturazione tardiva, targhe di veicoli non circolanti, discrepanze nei costi). Ha inoltre ritenuto non necessaria la prova dell'effettivo pagamento alla luce degli altri indici e ha valutato irrilevanti, ai fini probatori, le copie di bonifico fornite dalla difesa qualora recassero la dicitura sulla mancanza di valore legale. Il richiamo a precedente decisione (Sez. 6, n. 16111 del 2016) è stato ritenuto non pertinente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che definisce il delitto fiscale contestato; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus per reati in materia fiscale sulla base degli elementi indicati dal Tribunale.
art. 24 Cost.
Richiamato nel ricorso dal difensore (probabile riferimento alla garanzia del contraddittorio o al diritto di difesa); la Corte non lo ha ritenuto violato in modo tale da rendere ammissibile il ricorso.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma riferita alla competenza del Tribunale in materia di riesame/ordinanze cautelari; il ricorso non ha prospettato una violazione tale da incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.
art. 358 cod. proc. pen.
Dispositivo relativo alla cassazione dei provvedimenti impugnati; il ricorso è stato ritenuto inammissibile per i limiti di sindacabilità delle misure reali.
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge, limitando pertanto il sindacato sulle motivazioni di merito salvo casi di motivazione meramente apparente.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione delle ordinanze; la Corte precisa che la motivazione è sindacabile se meramente apparente (assenza dei requisiti minimi), ma nel caso concreto la motivazione del Tribunale non è stata ritenuta tale.
art. 12-sexies legge 356 del 1992
Norma citata dalla difesa tramite precedente giurisprudenza; la Corte ha ritenuto che la precedente pronuncia basata su tale norma fosse inapplicabile al diverso presupposto giuridico del caso in esame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'accertamento della mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari di natura reale è ammissibile principalmente per violazioni di legge; il sindacato sulla motivazione è limitato salvo che la motivazione sia meramente apparente o inesistente.
- Per misure cautelari reali (sequestro finalizzato alla confisca) la gravità indiziaria può fondarsi su un quadro complessivo di elementi circostanziali e documentali che indichino la fittizietà o l'inoperatività di un fornitore/intermediario (assenza di operatività, mancanza di dipendenti, beni e fornitori, anomalie documentali).
- La mancata produzione della prova dell'effettivo pagamento delle fatture non è necessariamente decisiva se sussistono altri indici forti del carattere fittizio delle operazioni; tuttavia la prova dei pagamenti può essere rilevante se attendibile e priva di disclaimer che ne neghino valore legale.
- Documenti bancari o copie di bonifici recanti indicazioni che ne limitano il valore probatorio possono essere ritenuti insufficienti a contrastare gli indizi raccolti dall'accusa.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali deve essere contestualizzato sullo stesso presupposto normativo e fattuale; decisioni riferite a titoli cautelari diversi o a presupposti differenti possono risultare inapplicabili.
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