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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41559/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra più sentenze irrevocabili di condanna a suo carico (per reati di stupefacenti ai sensi del D.P.R. 309/90, tra cui associazione e detenzione/traffico). Il gravame era limitato al profilo sanzionatorio relativo alla continuazione esterna con riferimento alla sentenza della Corte d'appello di Salerno: con due motivi deduceva (1) violazione dell'art. 81, comma secondo, c.p., per presunta eccessiva quantificazione dell'aumento per i reati accertati a Salerno e (2) vizio di motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione tenuto conto delle argomentazioni espresse nei giudizi di cognizione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio (Sez. U, n. 6296/2016) secondo cui il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi per i reati-satellite oltre a quanto fissato dal giudice della cognizione. Tuttavia, nel caso di specie la Corte di appello di Napoli ha determinato l'aumento per la continuazione in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione e ha motivato coerentemente la scelta di fissare in anni cinque la pena in continuazione per il reato associativo (tenendo conto della pervicacia dell'imputato e dell'attività svolta anche in territorio diverso). La Corte ha ritenuto che il ricorrente, in realtà, chiedeva una diversa valutazione degli elementi di fatto non consentita in cassazione; ha inoltre osservato l'irrilevanza delle determinazioni sanzionatorie riferite ad altri imputati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra più condanne irrevocabili e di procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo in sede esecutiva.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Principio sulla determinazione dell'aumento in caso di reati commessi in concorso/continuazione: il ricorso contestava che l'aumento fosse stato calcolato in misura eccessiva; la Corte ha invece ritenuto motivata e congrua la quantificazione operata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 74 e art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norme del Testo Unico stupefacenti relative, rispettivamente, all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alle fattispecie di detenzione/traffico; nel procedimento erano i reati 'fine' e associativi per i quali sono state irrogate le singole pene che il giudice dell'esecuzione ha poi tenuto in considerazione nella continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale). Sono state le basi formali dei due motivi proposti dal ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite di riproduzione del ricorso in cassazione rispetto alle questioni specifiche consentite: il ricorso era formulato nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Rv. 268735 - 01)

    Precedente di legittimità richiamato: il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione tra sentenze irrevocabili e rideterminare la pena complessiva ex art. 671 c.p.p.; la scelta del "carne pena" e l'applicazione degli aumenti devono essere motivate.
  • Non è consentito al giudice dell'esecuzione aumentare gli incrementi per i reati-satellite oltre la misura fissata dal giudice della cognizione (principio di legittimità consolidato): se ciò avviene la cassazione può censurare il provvedimento.
  • La Corte di cassazione sul punto non riesamina i fatti né riformula valutazioni probatorie: se la motivazione del giudice dell'esecuzione è logica e coerente, la censura per mera diversa valutazione degli elementi processuali è infondata.
  • Nella determinazione dell'aumento per il reato associativo rilevano elementi come la pervicacia, la persistenza e lo svolgimento dell'attività anche in territori diversi; ciò può giustificare un aumento anche se la pena in cognizione era vicina al minimo edittale.
  • Le ragioni e le confrontazioni con altri giudizi (o con pene inflitte ad altri coimputati) sono irrilevanti se il giudizio riguarda esclusivamente la posizione individuale del singolo condannato.
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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