Cassazione Civile, Ordinanza n. 20399/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale e tempestiva rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza statuire sul merito delle censure e con compensazione delle spese come concordato dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo con cui era stata intimata a una società immobiliare la restituzione di una somma riferita a un finanziamento erogato da una fiduciaria che agiva per conto di un terzo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della società, revocando il decreto ingiuntivo e ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e confermato il decreto, condannando la società al pagamento di euro 600.000 in favore della fiduciaria e del beneficiario sostanziale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui le controparti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale. Prima della decisione, però, tutte le parti hanno depositato atto di rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, con richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se rituale e tempestiva, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia rituale e tempestiva al ricorso principale e al ricorso incidentale comporta l'estinzione del processo, impedendo ogni pronuncia sul merito.
- Quando tutte le parti rinunciano ai rispettivi mezzi di impugnazione, la Corte si limita a dichiarare l'estinzione del processo, secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
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