Cassazione Penale, Sentenza n. 35343/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione) e la confisca di beni. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 4, nono comma, legge n. 1423/1956 sostenendo che la motivazione del provvedimento fosse meramente apparente e quindi insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure del ricorrente costituissero in realtà una richiesta di riconsiderazione del merito e della valutazione probatoria, materia riservata ai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione salvo specifiche violazioni di legge. Ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato non fosse inesistente o meramente apparente e abbia adeguatamente esposto le valutazioni sulle risultanze a carico del prevenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con applicazione delle norme sull'inammissibilità e sulle sanzioni previste per impugnazioni infondate.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 4, nono comma, legge n. 1423 del 1956
La Corte interpreta il nono comma come norma che impone al giudice d'appello l'obbligo di motivare il decreto; la mancanza o l'apparenza di motivazione può costituire motivo di ricorso per cassazione solo se qualificata come violazione di questa specifica disposizione.
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, secondo comma
Richiamata per delimitare l'ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione, confermando che il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge.
codice di procedura penale
art. 606, lett. e) e art. 606, comma 3
La giurisprudenza interpreta che la deduzione di "illogicità manifesta" rientri tra i vizi di motivazione non sindacabili in Cassazione nei procedimenti di prevenzione; l'art. 606 delimita i motivi di nullità o vizio; il comma 3 è stato richiamato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
La limitazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione alla sola violazione di legge è ricondotta a questa disposizione, ossia al quadro normativo che regola le misure di prevenzione nell'ordinamento.
codice di procedura penale
Applicato per infliggere la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014
Richiamata per consolidare il principio secondo cui non è possibile proporre in Cassazione come vizio di motivazione la mera sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati comunque presi in considerazione o assorbiti dalla motivazione del giudice di merito.
Corte costituzionale
Richiamata come principio che non esclude la possibilità di rilevare la colpa nella proposizione di impugnazioni infondate, giustificando l'applicazione di sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per questioni di diritto: non è la sede per rimettere in discussione la valutazione del merito e della prova compiuta dai giudici di merito.
- Per censurare la motivazione di un provvedimento di prevenzione in Cassazione è necessario inquadrare le doglianze come violazione di legge (ad esempio mancanza o apparente motivazione ai sensi dell'art. 4 legge n.1423/1956), non come semplice richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto.
- Le deduzioni che equivalgono a una ricostruzione alternativa degli stessi fatti o alla critica della valutazione probatoria sono generalmente inammissibili in Cassazione e possono essere sanzionate con condanna alle spese e contributi alla Cassa delle ammende se ritenute colpose.
- È importante documentare con precisione e collegare le censure a specifiche violazioni normative formali per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile per avere tentato un sindacato di merito.
- I difensori dovrebbero valutare preventivamente il rischio di sanzioni pecuniarie quando propongono ricorsi che appaiono fondati su mera divergenza di valutazione probatoria anziché su profili di illegittimità formale o di diritto.
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