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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10885/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Una società utilizzatrice di servizi telefonici e internet agì contro l'operatore di telecomunicazioni chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attivazione di un contratto telefonico e dalla conseguente interruzione della linea per alcuni mesi. Dedusse che la migrazione dalla precedente compagnia era stata eseguita senza verificare la fattibilità tecnica, con incompatibilità del centralino in uso; ciò avrebbe impedito sia il rientro col vecchio gestore sia l'attivazione della nuova linea, costringendola poi a stipulare un altro abbonamento e a perdere il numero telefonico. Il giudice di pace accolse la domanda e liquidò un risarcimento; in appello il tribunale, pur riconoscendo l'inadempimento dell'operatore quanto alla mancata attivazione della linea e dell'ADSL, riformò la decisione negando il danno risarcibile per asserita mancanza di allegazione e prova del pregiudizio e per l'assenza di presupposti per la liquidazione equitativa. La società ricorrente censurò tale statuizione con tre motivi: vizio di motivazione e nullità della sentenza per avere ignorato le allegazioni sul danno economico da perdita di commesse; violazione degli artt. 1226, 2056, 115 e 2697 c.c. per avere escluso in radice la liquidazione equitativa nonostante la certezza dell'inadempimento e l'oggettiva difficoltà di quantificazione; omesso esame del fatto decisivo relativo alla perdita di chance e agli indennizzi previsti dalle delibere AGCOM invocate. La resistente controricorse. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, affermando che, in caso di mancata o inesatta fruizione del servizio telefonico che incida su un'attività professionale o commerciale, il pregiudizio da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela integra una perdita di chance, risarcibile quando sia allegata e provata in termini di possibilità seria, apprezzabile e consistente, con possibilità di liquidazione equitativa anche d'ufficio; il difetto di prova documentale del decremento di fatturato può incidere sulla quantificazione ma non esclude la sussistenza del danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza del Tribunale di Nola nella parte in cui aveva escluso il risarcimento del danno nonostante l'accertato inadempimento dell'operatore di telecomunicazioni. Ha ritenuto che il giudice di appello avesse erroneamente negato il danno per insufficienza di allegazione e prova, senza applicare correttamente il principio secondo cui il pregiudizio da perdita di chance, specie in rapporto a un'utenza commerciale, può essere provato in termini probabilistici e liquidato equitativamente. Ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria applicando i principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso lamentava la nullità della sentenza per motivazione inesistente, contraddittoria o apparente.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono stati dedotti, rispettivamente, violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è rimessa al prudente apprezzamento del giudice quando la prova del preciso ammontare sia impossibile o particolarmente difficile; può essere disposta anche d'ufficio.

  • art. 2056 c.c.

    Nel risarcimento aquiliano si applicano, in quanto compatibili, i criteri di liquidazione del danno, incluso quello equitativo.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente ha invocato il principio della decisione fondata sulle prove e sulle nozioni di comune esperienza, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto tenere conto della plausibilità del danno.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova del danno e del nesso causale.

  • art. 2729 c.c.

    La ricorrente lo ha evocato in tema di presunzioni semplici per dimostrare il danno da perdita di clientela.

Massime di principio

  • Nel caso di inadempimento di un operatore di telecomunicazioni che impedisca o interrompa il servizio a un'utenza commerciale, il danno da perdita di clientela o di occasioni di guadagno può integrare una perdita di chance, e non richiede la prova dell'esatta quantificazione del lucro cessante.
  • La perdita di chance è risarcibile quando la possibilità perduta presenti caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza; è sufficiente una prova in termini probabilistici, non essendo necessaria la dimostrazione certa del risultato economico mancato.
  • L'assenza di documentazione fiscale sul decremento di fatturato non esclude la sussistenza del danno, ma può incidere soltanto sulla sua quantificazione.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è consentita non solo quando la prova del danno sia impossibile, ma anche quando la sua determinazione sia particolarmente difficile; il giudice può farvi ricorso anche d'ufficio, persino in appello.
  • Una volta accertato l'inadempimento del gestore, il giudice non può negare il risarcimento limitandosi a rilevare carenze di allegazione formale se dagli atti emerge un pregiudizio astrattamente riconducibile alla condotta e suscettibile di stima equitativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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