Sentenza n. 4646/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 2539/2025 del 2 aprile 2025 del Tribunale di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2539/2025 del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto il pagamento di 1.000 euro mediante buono elettronico della carta del docente, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il mancato adempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 2539/2025 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato secondo quanto prospettato nel ricorso. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre interessi. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'accoglimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza e rilevando che l'amministrazione non aveva dedotto né dimostrato impedimenti all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà adottare gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero è stato condannato al pagamento, dalla data di comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi ad oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se determinata in misura pari agli interessi legali.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura amministrativa presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio del potere amministrativo in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, anche con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione quando ciò sia previsto dal provvedimento.
- Per i giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere cumulata con l'ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese di giudizio.
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