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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34065/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: in sede d'appello del 14/02/2024 l'imputato risultava "libero assente" ma dagli atti del giudizio di primo grado emergeva che era detenuto per altra causa e la Corte avrebbe dovuto disporre la traduzione o rinviare l'udienza; (2) vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., perché il fatto sarebbe non punibile essendo la condotta (uso di generalità false) vincolata all'uso di un documento falso già sanzionato in precedente sentenza (presunta continuazione o già sanzionato); (3) difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte d'appello ritenuto rilevanti precedenti senza motivare adeguatamente la valutazione della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa traduzione) e perciò ha assorbito le altre questioni. Ha annullato la sentenza impugnata (testo: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata") e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. In sostanza la nullità per mancata traduzione è stata riconosciuta e la sentenza impugnata è stata cassata; le questioni di merito non sono state esaminate in ragione dell'assorbimento.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. c) e lett. e)

    La Corte ha applicato le norme sulle nullità e sui vizi motivazionali: la mancata traduzione dell'imputato detenuto integra un vizio che può determinare la nullità della sentenza (lett. c) e la carenza di motivazione su circostanze o elementi rilevanti configura vizio ai sensi della lett. e).

  • art. 495 c.p.

    Norma che sanziona la dichiarazione di false generalità a pubblico ufficiale; il ricorso verteva su una condotta contestata ai sensi di questa norma.

  • art. 496 c.p.

    Prevede la continuazione fra reati analoghi; la Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione tra il reato contestato e precedente condanna, questione che però non è stata decisa in Cassazione perché assorbita dalla nullità procedurale.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806)

    Principio consolidato secondo cui lo stato di restrizione dell'imputato per altra causa, se noto o anche solo dubbio per gli atti, impone al giudice di verificare e, se del caso, disporre la traduzione o rinviare l'udienza; il dubbio stesso obbliga a un'accertamento attivo.

Massime di principio

  • Se dagli atti o dalla difesa emerge che l'imputato è ristretto per altra causa, il giudice d'appello ha il dovere di disporne la traduzione: la mancata traduzione costituisce vizio idoneo ad annullare la sentenza.
  • Non basta che la sentenza di primo grado non riporti lo stato detentivo: il dubbio sullo stato di detenzione obbliga la Corte ad accertare la situazione; l'omissione di tale verifica è un errore procedurale rilevante.
  • Quando una nullità procedurale fondamentale (es. omessa traduzione) è accertata, essa assorbe questioni di merito e la Cassazione può annullare la sentenza senza entrare nel merito delle restanti doglianze.
  • La valutazione della continuazione fra reati e della punibilità per condotte collegate richiede esame di merito da parte del giudice competente: tale materia non viene risolta in sede di legittimità se la questione di procedura prevale.
  • Il giudice deve motivare specificamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche; l'assenza di adeguata motivazione su questo punto può costituire vizio di motivazione impugnabile.

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