Ordinanza n. 53/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 25.3.2026 (notificato il 28.3.2026), con il quale il VicePrefetto di -OMISSIS- ha respinto la domanda dell’Istituto di -OMISSIS- del 3.3.2025, volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di nomina a Guardia Giurata in favore del sig. -OMISSIS-; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, derivanti dal predetto Decreto prot. n. -OMISSIS- del 25.3.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio della nomina a guardia particolare giurata, con domanda accessoria di risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che ha respinto la domanda di nomina a guardia particolare giurata, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Il diniego era fondato su deferimenti e notizie di reato risalenti nel tempo, su una condanna del 2021 al pagamento di un’ammenda di 103 euro per una fattispecie contravvenzionale relativa all’omessa comunicazione del cambio del luogo di detenzione delle armi, concernente fatti del 2017, e su un deferimento per minaccia del 6 aprile 2023 non sfociato, allo stato, in un procedimento penale. Il ricorrente ha evidenziato che tali circostanze non avevano impedito in passato il rilascio e il mantenimento fino al 2017 della nomina a guardia particolare giurata e del porto d’armi. Ha inoltre rappresentato di svolgere presso l’istituto di vigilanza familiare esclusivamente attività interna, concernente la gestione e manutenzione delle apparecchiature della Centrale Operativa, senza necessità di porto d’armi. Il giudice ha rilevato, in sede cautelare, la possibile erroneità della valutazione di inaffidabilità, perché ancorata a precedenti giurisprudenziali non pertinenti, disancorata dai dati fattuali e non adeguatamente calibrata sulle conseguenze lavorative del diniego. È stata altresì ritenuta necessaria una verifica specifica sulla possibilità che il ricorrente continui a svolgere l’attività presso la Centrale Operativa senza la nomina.
La decisione
L’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini del riesame. Il TAR ha ritenuto che il diniego presentasse profili di fumus boni iuris, in quanto la valutazione di inaffidabilità appariva non adeguatamente collegata ai fatti concreti, fondata anche su precedenti giurisprudenziali non pertinenti e priva di un approfondimento istruttorio e motivazionale proporzionato alle conseguenze della misura. L’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente, chiarendo anche se egli possa proseguire l’attività lavorativa interna presso la Centrale Operativa in assenza della nomina. Non risulta disposta la nomina cautelare né il rilascio del titolo; è stato ordinato soltanto il riesame. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo all’udienza pubblica del 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e accolta nei limiti del riesame, in presenza di profili di possibile illegittimità del diniego e della necessità di una nuova valutazione amministrativa.
art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003
È stato ritenuto sussistente il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e dell’istituto, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nel valutare l’affidabilità di un aspirante guardia particolare giurata, l’Amministrazione deve ancorare il giudizio ai dati fattuali concretamente rilevanti e non può fondarlo su precedenti giurisprudenziali non pertinenti alla specifica fattispecie.
- Quando il diniego della nomina a guardia particolare giurata incide sulla possibilità di svolgere un’attività lavorativa, l’Amministrazione deve svolgere un particolare approfondimento istruttorio e fornire una motivazione più accurata, considerando anche la proporzionalità tra la misura adottata e le sue conseguenze.
- La valutazione prefettizia di inaffidabilità deve considerare la natura, l’attualità e la concreta rilevanza delle vicende penali o prepenali richiamate, non essendo sufficiente il mero riferimento a deferimenti o notizie di reato privi, allo stato, di sviluppo processuale significativo.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza ai soli fini del riesame quando rilevi profili di possibile illegittimità del provvedimento, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione né disporre direttamente il rilascio del titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →