Sentenza n. 3718/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla datrice di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dalla datrice di lavoro ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, sostenendo il mancato accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa sull’emersione, inclusa l’effettività del rapporto di lavoro e l’idoneità alloggiativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, ha ritenuto ritualmente notificato il preavviso di rigetto sia alla datrice di lavoro, presso il cui indirizzo la notificazione aveva avuto esito “rifiutato”, circostanza equiparata al perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 138 c.p.c., sia al ricorrente, presso l’indirizzo indicato nell’istanza, con perfezionamento per compiuta giacenza il 28 aprile 2022. Quanto al difetto di istruttoria, il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato in giudizio l’insussistenza o l’incompletezza dell’istruttoria amministrativa e che la documentazione prodotta non comprovava il possesso dei requisiti normativamente richiesti, compresi quelli relativi all’effettività del rapporto lavorativo e all’idoneità alloggiativa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare; il giudice richiama la necessità della dimostrazione dei requisiti previsti dalla specifica disciplina.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La garanzia partecipativa è stata ritenuta rispettata poiché il preavviso di rigetto è stato notificato alla datrice di lavoro e al richiedente; la notifica rifiutata e quella perfezionatasi per compiuta giacenza sono state considerate idonee a realizzare la conoscenza legale dell’atto.
art. 138 c.p.c.
L’esito di rifiuto della notificazione presso l’indirizzo della destinataria equivale, secondo il giudice, al perfezionamento della notifica dell’atto.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare era stata rigettata per la ritenuta ritualità del preavviso di rigetto e per la mancata adeguata prova dell’effettività del rapporto di lavoro e degli altri requisiti richiesti.
Massime di principio
- Nell’ambito del procedimento di emersione dal lavoro irregolare, il diniego è legittimo quando il richiedente non dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina speciale, inclusi l’effettività del rapporto di lavoro e l’idoneità alloggiativa.
- La garanzia partecipativa dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 deve ritenersi rispettata quando il preavviso di rigetto sia ritualmente notificato sia al datore di lavoro sia al lavoratore interessato.
- La notificazione con esito “rifiutato” presso l’indirizzo del destinatario equivale al perfezionamento della notificazione dell’atto ai sensi dell’art. 138 c.p.c.
- La notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza presso l’indirizzo indicato dal richiedente nell’istanza è idonea a soddisfare la garanzia di comunicazione del preavviso di rigetto, ove la circostanza non sia specificamente contestata.
- Chi deduce il difetto di istruttoria deve fornire elementi idonei a dimostrare l’incompletezza o l’erroneità dell’accertamento amministrativo; la mera allegazione del possesso dei requisiti, non adeguatamente comprovata dalla documentazione prodotta, non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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