Sentenza n. 382/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il Comando interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza ha disposto nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, ponendolo a disposizione del centro documentale competente, senza alcun grado, a decorrere dal 23 aprile 2024, intendendo cosi modificata la causa della cessazione dal servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 923, comma 5, del D. Lgs. 66/2010, nonché nella parte in cui è stata modificata la causa della cessazione dal servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 923, comma 5, del D. Lgs. 66/2010; - del foglio n. -OMISSIS-, con il quale il Comandante regionale Marche della Guardia di Finanza di Ancona ha ordinato un’inchiesta formale nei confronti del ricorrente, in relazione ai fatti oggetto di un procedimento penale in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 1, 56, 110 e 317 c.p. e 110, 476, comma 1 e 2 e 61 n. 2 c.p.; - del foglio n. -OMISSIS-, con cui l’Ufficiale inquirente ha contestato gli addebiti mossi all’inquisito, nonché del relativo rapporto finale n. -OMISSIS- con cui l’Ufficiale inquirente ha ritenuto provati gli addebiti al ricorrente, proponendo di deferirlo al giudizio di una Commissione di disciplina; - il verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato nei confronti del ricorrente dall’Organo collegiale in data -OMISSIS-; - della sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo obbligatorio, adottata dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS- mediante determinazione n. -OMISSIS-; - della sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo discrezionale, con decorrenza 29.07.2014, adottata dal Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza mediante determinazione datata 28.07.2014, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con retrodatazione degli effetti alla data del collocamento in congedo assoluto, nonché gli atti del procedimento disciplinare e le precedenti sospensioni precauzionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione della perdita del grado per rimozione, disposta dopo un procedimento penale relativo alla prospettazione, a un contribuente sottoposto a verifica fiscale, di un trattamento favorevole in cambio di denaro e beni informatici, nonché alla sostituzione di un foglio del verbale di verifica. In sede penale il Tribunale lo aveva condannato per tentata induzione indebita; la Corte d'appello aveva confermato la condanna nel merito, eliminando una pena accessoria; la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Il primo motivo deduceva violazione del diritto di difesa, dell'art. 3 l. 241/1990 e delle norme sull'ordinamento militare, difetto di motivazione e di istruttoria, mancata autonoma valutazione dei fatti, assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio, sproporzione della massima sanzione e violazione dell'art. 9 l. 19/1990. Il ricorrente sosteneva che l'amministrazione si fosse limitata a recepire gli esiti del processo penale senza considerare gli elementi a discarico. Il secondo motivo deduceva l'illegittimità della retrodatazione della perdita del grado al 23 aprile 2024, data del collocamento in congedo assoluto per infermità, invocando l'art. 21-bis l. 241/1990, le disposizioni sull'ordinamento militare e sul trattamento previdenziale, il divieto di reformatio in peius, il principio di irretroattività e la tutela dei diritti pensionistici acquisiti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il provvedimento disciplinare fosse sorretto da una motivazione ampia e approfondita, fondata su un'autonoma valutazione amministrativa delle risultanze penali e su ulteriori elementi derivanti dall'attività di verifica della Guardia di Finanza. Ha escluso la violazione del diritto di difesa, rilevando il rispetto del contraddittorio procedimentale. Il giudice ha ribadito l'autonomia funzionale e finalistica del procedimento disciplinare rispetto a quello penale: l'archiviazione o l'estinzione per prescrizione del reato non impediscono all'amministrazione di ricostruire autonomamente i fatti e valutarne la rilevanza disciplinare. La censura di sproporzione è stata respinta poiché, in materia disciplinare, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della gravità dell'infrazione e nella scelta della sanzione; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di travisamento manifesto, illogicità evidente, sproporzione notevole o abnormità, non ravvisati nella fattispecie. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto legittima la retrodatazione degli effetti della perdita del grado alla data del precedente congedo per infermità, richiamando l'orientamento secondo cui la cessazione dal servizio per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto già intervenuta. Tale soluzione evita che il militare conservi il diritto a pensione fondato sullo status militare ormai venuto meno; la perdita del diritto alla pensione militare non è stata considerata assoluta, poiché permane il regime pensionistico militare previsto dall'art. 52, comma 2, d.P.R. 1032/1973. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Il ricorrente ne ha invocato la tutela del diritto di difesa nel procedimento disciplinare e nel processo penale; il TAR ha escluso che tale diritto sia stato violato, ritenendo rispettato il contraddittorio procedimentale.
art. 3 l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione della sanzione, fondata sull'esposizione delle risultanze istruttorie e delle ragioni della perdita del grado.
art. 9 l. 19/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente nel quadro delle censure relative alla sanzione disciplinare e alla sua proporzionalità; il ricorso è stato respinto.
art. 653 c.p.p.
L'amministrazione ha ritenuto che la sentenza della Corte di cassazione, conclusiva del processo per prescrizione, non producesse efficacia di giudicato impeditiva dell'autonoma valutazione disciplinare dei fatti.
art. 861, comma 1, lettera d), d.lgs. 66/2010
La disposizione è stata richiamata tra quelle disciplinari applicabili alla perdita del grado; il TAR ha confermato la legittimità della sanzione espulsiva.
art. 865 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale fondamento della disciplina della perdita del grado; la relativa applicazione non è stata ritenuta viziata.
art. 867, commi 5 e 6, d.lgs. 66/2010
Richiamati in relazione agli effetti e alla decorrenza della sanzione disciplinare di stato; il TAR ha ritenuto legittima la retrodatazione.
art. 923, comma 5, d.lgs. 66/2010
La disposizione è stata utilizzata per modificare la causa della cessazione dal servizio; il TAR ha ritenuto prevalente la cessazione per perdita del grado rispetto al precedente congedo assoluto per infermità.
art. 21-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto l'applicazione per sostenere che la sanzione avrebbe dovuto produrre effetti dalla notificazione; la censura è stata respinta.
art. 52, comma 2, d.P.R. 1032/1973
Il TAR ha richiamato il mantenimento del regime pensionistico militare quale conseguenza del degradamento, escludendo che la perdita del diritto a pensione sia assoluta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo insieme alla normativa nazionale per disporre l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare e il procedimento penale sono autonomi e indipendenti quanto a funzione, finalità e valutazione dei fatti; l'estinzione del reato per prescrizione e l'assenza di una condanna penale definitiva non impediscono all'amministrazione di accertare autonomamente la condotta e valutarne la rilevanza disciplinare, purché il provvedimento dia conto dell'istruttoria e delle ragioni della decisione.
- L'amministrazione può fondare la sanzione disciplinare anche sulle risultanze legittimamente acquisite nel procedimento penale, purché proceda a una propria valutazione critica e motivata e non si limiti a un recepimento meramente automatico della decisione penale.
- In materia disciplinare, la scelta della sanzione e la valutazione della gravità dell'infrazione rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione; il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto ai casi di travisamento manifesto, manifesta illogicità, notevole ed evidente sproporzione o abnormità.
- È legittima la retrodatazione degli effetti della perdita del grado rispetto a un precedente collocamento in congedo assoluto per infermità, quando la cessazione dal servizio per perdita del grado prevalga sul titolo di cessazione già intervenuto e impedisca la conservazione di un trattamento pensionistico fondato sullo status militare venuto meno.
- La perdita del grado non comporta necessariamente la totale soppressione della tutela pensionistica, potendo permanere il regime pensionistico militare previsto dall'art. 52, comma 2, d.P.R. 1032/1973.
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