Cassazione Civile, Ordinanza n. 37768/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore volta a far accertare che il rapporto formalmente intercorrente con una società appaltatrice fosse in realtà imputabile alla società committente/appaltante, per asserita interposizione illecita di manodopera e appalto vietato. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistente un appalto vietato tra le due società e dichiarando che il rapporto di lavoro dovesse intendersi instaurato con l'appaltante sin da aprile 2003. La Corte d'appello, invece, in riforma della decisione, aveva rigettato le domande del lavoratore. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il lavoratore ha denunciato vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., richiamando anche gli artt. 115 e 116 c.p.c. e gli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato una pretesa ammissione/confessione contenuta negli atti difensivi della società, da cui emergerebbe uno sdoppiamento delle funzioni datoriali tra appaltatrice e appaltante, tale da corroborare l'illecita interposizione di manodopera.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione e violazione delle regole sulla prova, in realtà si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e non individuasse il fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, secondo i parametri dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformato nel 2012. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva esaminato le risultanze istruttorie con motivazione congrua, senza porre a base della decisione prove non dedotte, prove fuori dai limiti legali o prove legali trattate come liberamente valutabili. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per contestare la sufficienza o la mera apprezzabilità della motivazione.
art. 115 c.p.c.
La violazione è denunciabile non per la mera diversa valutazione delle prove, ma solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali.
art. 116 c.p.c.
La violazione ricorre se il giudice disattende prove legali o attribuisce piena prova a elementi liberamente valutabili senza compiere un apprezzamento critico; non basta censurare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova non può essere usata per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Il richiamo alle presunzioni non consente, in cassazione, di sostituire alla valutazione del giudice di merito una propria lettura del compendio istruttorio.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente rileva solo nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non per una motivazione ritenuta insufficiente dalla parte.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Individua la base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
Regola il procedimento camerale non partecipato in cassazione, richiamato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il merito della prova: è necessario indicare un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, del quale il giudice di merito abbia omesso l'esame.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile per la sola dissenso sulla valutazione delle prove; occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte, disapplicato prove legali o attribuito valore di prova piena a elementi che richiedevano invece valutazione.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. non può fungere da surrogato di una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma del 2012, la censura sulla motivazione è ammessa solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o dell'anomalia motivazionale radicale, non per contestare la maggiore o minore persuasività della decisione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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