Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16831/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato dalla Corte di appello di Napoli per un reato tributario, incentrato sull'asserita carenza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale, con specifico riferimento al dolo specifico di evasione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, di non avere avuto un ruolo gestionale sostanziale ma di essere un mero prestanome, sicché mancava la prova della consapevolezza e volontà di evadere l'IVA. La Corte di merito aveva invece valorizzato una serie di elementi fattuali: la partecipazione dell'imputato all'amministrazione della società, l'occupazione dell'incasso settimanale della pescheria, la conoscenza del volume d'affari che aveva generato un'IVA evasa pari a 267.806 euro, nonché la mancata presentazione presso l'Agenzia delle entrate nonostante l'invito e l'assenza di successivi pagamenti. Nel ricorso si insisteva, senza apportare elementi nuovi, sulle stesse censure già respinte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte di merito, per di più generiche e fondate su profili di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse logicamente coerente nel negare la tesi del mero prestanome e nel desumere il fine di evasione da plurimi elementi fattuali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    Il riferimento al dolo specifico di evasione e all'IVA evasa consente di ricondurre la vicenda al reato di omesso versamento/omissione dichiarativa in materia tributaria; tuttavia il testo non indica espressamente l'articolo, quindi la ricostruzione normativa è solo desumibile dal contenuto fattuale.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non sono deducibili in cassazione doglianze che mirano a una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la motivazione di merito sia logica e non manifestamente illogica.
  • La qualifica di mero prestanome può essere esclusa sulla base di elementi fattuali convergenti che dimostrino un effettivo coinvolgimento nella gestione societaria e nella disponibilità delle informazioni sul volume d'affari.
  • Il dolo specifico di evasione può essere desunto da indici concreti, quali la partecipazione all'amministrazione, la conoscenza dell'attività economica, il mancato adempimento agli inviti dell'amministrazione finanziaria e l'assenza di qualsiasi pagamento successivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.