Sentenza del 26/09/2017 n. 5517 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di liquidazione - contraddittorio - nullità atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’omessa attivazione preventiva del contraddittorio comporta la nullità dell’atto tributario. La decisione si fonda sul principio generale secondo cui l’Amministrazione finanziaria deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima di adottare un provvedimento che incida negativamente sui suoi diritti o interessi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contesta la validità dell’avviso di liquidazione perché adottato senza previa instaurazione del contraddittorio. Secondo il principio richiamato, il contraddittorio endoprocedimentale deve essere garantito prima dell’adozione di un provvedimento tributario potenzialmente lesivo, in quanto tutela il diritto di difesa del cittadino e favorisce il buon andamento dell’amministrazione.
Norme richiamate
Art. 24 della Costituzione
La norma tutela il diritto di difesa, posto a fondamento della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo tributario prima dell’adozione di un atto lesivo.
Art. 97 della Costituzione
Il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione giustifica l’obbligo di instaurare un confronto preventivo con il contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014
La pronuncia è richiamata come fondamento giurisprudenziale del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria.
Massime di principio
- Prima di emettere un atto tributario potenzialmente pregiudizievole, l’Amministrazione deve verificare se sia necessario instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente.
- L’omissione del contraddittorio può determinare la nullità dell’atto, soprattutto quando la partecipazione avrebbe potuto consentire al contribuente di fornire chiarimenti o documenti rilevanti.
- Il contribuente che impugna l’atto deve dedurre specificamente la mancata instaurazione del contraddittorio e, ove richiesto, evidenziare le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere.
- La regola deve essere applicata tenendo conto della specifica disciplina dell’atto e delle eventuali eccezioni previste dalla legge per determinati procedimenti o situazioni di urgenza.
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