Provvedimento AGCM I805F n. 31073 del 20/02/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATO PICENO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 949/2023, le sanzioni già irrogate a Ondulato Piceno S.r.l. per la partecipazione a due distinte ma connesse intese restrittive della concorrenza nei mercati della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato. L’Autorità conferma l’impianto dell’accertamento del 2019 e ricalibra solo la quantificazione delle ammende secondo criteri di proporzionalità e personalizzazione, distinguendo il livello di coinvolgimento della società nelle due condotte. Le sanzioni finali sono fissate in euro 2.826.211 per i fogli e in euro 2.114.452 per gli imballaggi.
Ondulato Piceno S.r.l. - rideterminazione della sanzione per partecipazione a due intese restrittive sui fogli e sugli imballaggi in cartone ondulato: sanzioni ridotte e confermate
Ondulato Piceno - rideterminazione delle sanzioni per le intese sui fogli e sugli imballaggi in cartone ondulato
Il provvedimento interviene in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 949 del 27 gennaio 2023 e riguarda esclusivamente la rideterminazione delle sanzioni pecuniarie inflitte a Ondulato Piceno S.r.l. per la partecipazione a due intese restrittive della concorrenza già accertate dall’Autorità con il provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019, entrambe contrarie all’art. 101 TFUE. L’Autorità conferma l’accertamento sostanziale dell’illecito e ricalibra solo la misura delle ammende, applicando criteri di proporzionalità e personalizzazione della sanzione.
Parti e contesto del procedimento
Ondulato Piceno S.r.l. è attiva nella produzione e commercializzazione di cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato; al tempo dell’infrazione faceva parte del gruppo Borgioni. Nel 2018 il suo fatturato era pari a circa 57 milioni di euro. Il procedimento di rideterminazione si inserisce nel seguito del procedimento I/805 e ha ad oggetto le sole sanzioni già irrogate alla società per:
- la partecipazione all’intesa nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato;
- la partecipazione all’intesa nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato.
Accertamento originario delle intese
Nel provvedimento del 2019 l’Autorità aveva accertato che Ondulato Piceno e numerose altre imprese del settore, insieme al Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, avevano posto in essere un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nei mercati del cartone ondulato. L’illecito era stato qualificato come intesa per oggetto restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE.
In particolare, erano stati individuati due diversi mercati rilevanti:
- il mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato;
- il mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato.
Per Ondulato Piceno, le sanzioni originarie erano pari a euro 3.674.075 per l’intesa sui fogli e a euro 4.228.903 per l’intesa sugli imballaggi.
Intervento del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento AGCM soltanto nella parte relativa alla quantificazione della sanzione inflitta a Ondulato Piceno. Il giudice amministrativo ha ritenuto che il criterio di commisurazione applicato non assicurasse una sufficiente differenziazione in relazione alle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili all’impresa, richiamando il principio di proporzionalità e la necessità di personalizzare la sanzione.
La sentenza non ha rimesso in discussione:
- l’esistenza delle due intese;
- la loro qualificazione come restrizioni per oggetto;
- la responsabilità di Ondulato Piceno;
- il perimetro materiale, personale e temporale dell’infrazione.
Attività istruttoria nella fase di rideterminazione
A seguito della decisione del giudice, l’Autorità ha avviato il procedimento di rideterminazione con provvedimento del 4 aprile 2023. Ondulato Piceno ha esercitato il proprio diritto di difesa, chiedendo audizione e depositando memorie. La Direzione competente ha poi comunicato il termine di chiusura della fase istruttoria e una prospettata ulteriore riduzione della sanzione.
La società ha sostenuto, in sintesi, che:
- nel cartello dei fogli il suo ruolo sarebbe stato marginale;
- non vi sarebbe prova di un suo contributo attivo al listino o ad altre attività centrali dell’intesa;
- la partecipazione al cartello degli imballaggi sarebbe stata di durata molto più breve e la sanzione avrebbe dovuto essere sensibilmente inferiore;
- la pendenza di azioni risarcitorie civili non sarebbe stata rilevante ai fini sanzionatori.
Valutazioni dell’Autorità
L’Autorità respinge le contestazioni volte a rimettere in discussione l’accertamento dell’illecito, osservando che la sentenza di appello ha confermato il merito del giudizio sul cartello e ha chiesto solo una nuova quantificazione conforme a proporzionalità e adeguatezza.
Viene ribadita anche l’irrilevanza, ai fini della sanzione amministrativa, delle azioni civili di risarcimento del danno antitrust: il public enforcement esercitato dall’Autorità ha funzione punitiva e deterrente, mentre il private enforcement ha funzione compensativa.
Criteri generali per la nuova quantificazione
Per dare esecuzione alle indicazioni del Consiglio di Stato, l’Autorità adotta una classificazione del grado di coinvolgimento delle imprese in tre livelli:
- lieve: partecipazione inferiore a tre anni oppure presenza di almeno una circostanza attenuante, esclusa quella relativa ai programmi di compliance antitrust;
- medio: partecipazione pari o superiore a tre anni senza circostanze attenuanti;
- pieno: partecipazione pari o superiore a tre anni senza riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida.
La distinzione serve a rimodulare le riduzioni da applicare ai sensi del punto 34 delle Linee guida sulle sanzioni, mantenendo fermo che le intese orizzontali segrete di lunga durata sono tra le violazioni più gravi del diritto antitrust e richiedono un forte effetto deterrente.
Per le imprese coinvolte in entrambi i cartelli, l’Autorità applica anche un correttivo ulteriore per evitare che il cumulo delle sanzioni produca un esito sproporzionato rispetto alla connessione tra i due mercati.
Valutazione del coinvolgimento di Ondulato Piceno
Per il cartello dei fogli, Ondulato Piceno viene collocata nel livello medio. La società aveva già beneficiato della riduzione soggettiva per il suo ruolo non primario, ma la partecipazione è durata 11,45 anni, elemento che giustifica una riduzione complessiva maggiore rispetto a quella originariamente riconosciuta.
Per il cartello degli imballaggi, il coinvolgimento viene invece qualificato come lieve, poiché la partecipazione è stata inferiore a tre anni e la società aveva un ruolo depotenziato e meno strategico.
L’Autorità valorizza anche il fatto che il criterio proposto da Ondulato Piceno, basato su una forchetta di riduzione, non è necessario, poiché la differenziazione tra le posizioni delle imprese è già assicurata dalla tripartizione in livelli di coinvolgimento.
Rideterminazione delle sanzioni
All’esito della nuova valutazione, l’Autorità ridetermina le ammende nei seguenti importi:
- euro 2.826.211 per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato;
- euro 2.114.452 per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato.
L’Autorità precisa che gli importi incidono rispettivamente per il 5% e per il 3,7% sul fatturato complessivo della società e che, anche complessivamente considerati, restano al di sotto del limite edittale del 10% previsto dall’art. 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990.
Dispositivo, pagamento e rimedi
Il provvedimento ordina il pagamento delle sanzioni e degli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., calcolati dal termine originario di pagamento fino alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, tramite modello F24 con elementi identificativi, con le modalità telematiche indicate; per i soggetti esteri è previsto il bonifico sul conto del Bilancio dello Stato.
In caso di ritardo, sono dovuti gli interessi di mora e, oltre un semestre, la maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Oggetto del procedimento
Il procedimento I/805F riguarda la sola rideterminazione delle sanzioni inflitte a Ondulato Piceno S.r.l. per due intese vietate dall’art. 101 TFUE, già accertate con il provvedimento AGCM n. 27849 del 17 luglio 2019. La revisione interviene a seguito dell’annullamento parziale disposto dal Consiglio di Stato limitatamente alla misura delle sanzioni.
Accertamento originario e mercati interessati
Nel 2019 l’Autorità aveva accertato la partecipazione di Ondulato Piceno a un’unica e complessa intesa continuata nel tempo nel mercato dei fogli in cartone ondulato e a una seconda intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Le condotte erano state qualificate come intese per oggetto restrittive della concorrenza, coinvolgendo numerose imprese del settore e l’associazione di categoria GIFCO.
Intervento del giudice amministrativo
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 949/2023, ha annullato il provvedimento solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione a carico di Ondulato Piceno, rilevando un problema di proporzionalità e la necessità di personalizzare la pena amministrativa in funzione delle effettive responsabilità. L’accertamento dell’illecito e della responsabilità della società è stato invece confermato nel merito.
Criteri di rideterminazione adottati dall’Autorità
L’Autorità distingue i livelli di coinvolgimento in tre classi: lieve, medio e pieno. Per le imprese con ruolo non primario e minore impatto potenziale viene confermata la riduzione "soggettiva" ex punto 34 delle Linee guida, mentre per la nuova determinazione viene applicata un’ulteriore riduzione, con maggiore o minore intensità a seconda della durata della partecipazione e dell’eventuale presenza di circostanze attenuanti.
Valutazione su Ondulato Piceno nei due cartelli
Per il cartello dei fogli, la società è qualificata come soggetto a coinvolgimento medio, perché ha beneficiato della riduzione soggettiva e ha partecipato per un periodo molto lungo (11,45 anni). Per il cartello degli imballaggi, il coinvolgimento è ritenuto lieve, poiché la partecipazione è stata inferiore a tre anni e il ruolo è stato considerato depotenziato.
Esito finale e importi sanzionatori
La sanzione per il mercato dei fogli in cartone ondulato è rideterminata in euro 2.826.211; quella per il mercato degli imballaggi in cartone ondulato in euro 2.114.452. L’Autorità precisa che gli importi, considerati congiuntamente, restano inferiori al 10% del fatturato globale della società e dispone il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con interessi e maggiorazioni in caso di ritardo.
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