Sentenza n. 5608/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00739/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca integrale di un contributo pubblico per la programmazione di film d'essai relativo all'anno 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva ottenuto un contributo di euro 106.150,00 per la programmazione di film d'essai. Il Ministero ha successivamente avviato il procedimento di revoca, rilevando divergenze tra la programmazione dichiarata nella domanda e i dati risultanti dalle verifiche istruttorie e dai dati SIAE, in particolare con riferimento a numerose proiezioni di cortometraggi effettuate senza titolo di ingresso a pagamento. Il provvedimento di revoca è stato impugnato deducendo: omessa pronuncia del TAR sulla censura relativa all'illegittima assimilazione tra dichiarazioni incongruenti e dichiarazioni mendaci; erronea qualificazione delle discordanze, che sarebbero derivate dalle modalità di computo dei cortometraggi gratuiti; difetto di istruttoria e di motivazione; omessa attivazione del soccorso istruttorio; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per avere disposto la revoca totale anziché parziale; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per il mancato esame motivato delle osservazioni presentate nel procedimento; illegittima integrazione postuma della motivazione da parte del TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato sistematicamente il bando, rilevando che la nozione di “proiezione cinematografica” comprende soltanto la proiezione al pubblico di un film per l'intera durata, a fronte di un titolo di ingresso a pagamento. Inoltre, il bando esclude espressamente dal computo le proiezioni senza spettatori paganti. Di conseguenza, le proiezioni gratuite di cortometraggi non potevano essere computate né ai fini della qualifica di sala d'essai né ai fini dell'attribuzione del punteggio e del contributo. L'impresa, autocertificando di avere rispettato i criteri del bando e di avere emesso i titoli di accesso conformemente alla normativa fiscale, aveva reso una dichiarazione non veritiera, poiché una parte rilevante delle proiezioni dichiarate era priva di titolo di ingresso a pagamento. Il Collegio ha ritenuto quindi integrati i presupposti della revoca totale previsti dall'art. 9, comma 3, del bando e dall'art. 12, comma 5, del D.M. 31 luglio 2017, escludendo la possibilità di una revoca parziale. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione del preavviso e del provvedimento finale, fondata sulla divergenza tra i dati dichiarati e quelli SIAE e sul richiamo alla disciplina che impone la revoca in caso di dichiarazioni mendaci. Non è stata ravvisata violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'impresa aveva ricevuto il preavviso e aveva presentato osservazioni, che il Ministero aveva ritenuto non idonee a superare le incongruenze rilevate. L'appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre accessori di legge, per le spese del grado.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, del bando per i contributi alla programmazione di film d'essai
eventuale quote non riportate nel testo
In caso di dichiarazioni mendaci rese ai fini dell'accesso al contributo, è prevista la revoca totale del beneficio.
art. 12, comma 5, D.M. 31 luglio 2017
eventuale quote non riportate nel testo
La dichiarazione mendace resa per ottenere il contributo costituisce presupposto per la revoca totale del beneficio.
art. 1, comma 2, lett. b), del bando
“proiezione cinematografica” si intende “l’attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda”.
La proiezione rilevante ai fini del contributo deve essere effettuata a fronte di un titolo di ingresso a pagamento.
art. 3, comma 3, del bando
“Non saranno considerate valide le proiezioni senza spettatori paganti”.
Le proiezioni gratuite o comunque prive di spettatori paganti non rilevano ai fini della qualifica di sala d'essai e del contributo.
art. 4, comma 4, del bando
“L’istanza DEVE contenere, in forma di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 2000: a) l’INTERA programmazione effettuata durante l’anno di riferimento”
L'obbligo di dichiarare l'intera programmazione riguarda la programmazione rilevante secondo la nozione di proiezione prevista dal bando, quindi quella realizzata con ingresso a pagamento.
art. 47 d.P.R. 445/2000
L'istanza era resa in forma di autocertificazione; la dichiarazione non corrispondente ai requisiti sostanziali del bando è stata qualificata come non veritiera.
art. 10-bis l. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato mediante la comunicazione del preavviso di revoca e la possibilità per l'impresa di presentare osservazioni; non è necessario un esame analitico favorevole di ogni argomentazione quando l'amministrazione espone le ragioni del mancato superamento delle incongruenze.
Massime di principio
- Ai fini dell'attribuzione di contributi pubblici disciplinati da un bando, le nozioni e i requisiti devono essere interpretati sistematicamente alla luce dell'intera lex specialis: l'obbligo di dichiarare l'intera programmazione riguarda soltanto le attività qualificabili come proiezioni rilevanti secondo il bando.
- Quando il bando definisce la proiezione cinematografica come attività svolta a fronte di un titolo di ingresso a pagamento ed esclude espressamente le proiezioni senza spettatori paganti, le proiezioni gratuite non possono essere computate né ai fini della qualificazione richiesta né ai fini del calcolo del contributo.
- L'autocertificazione con cui il richiedente attesta il rispetto dei criteri e dei parametri del bando è non veritiera quando include, ai fini del beneficio, attività che non possiedono i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di finanziamento, anche se l'attività è stata effettivamente svolta.
- Se la disciplina del contributo collega espressamente la dichiarazione mendace alla revoca totale, l'amministrazione non è tenuta a limitarsi alla rideterminazione del beneficio o alla revoca parziale, anche quando solo una parte delle attività dichiarate risulti non computabile.
- La motivazione del provvedimento di revoca è sufficiente quando indica la divergenza tra i dati dichiarati e quelli emersi dalle verifiche e richiama la norma del bando o della disciplina di settore che collega tale divergenza alla revoca del contributo.
- L'obbligo procedimentale derivante dall'art. 10-bis l. 241/1990 è assolto quando il destinatario riceve il preavviso, può presentare osservazioni e il provvedimento finale dà conto, anche sinteticamente, della loro inidoneità a superare gli elementi ostativi individuati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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