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Sentenza

Sentenza n. 14286/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’esito del giudizio di avanzamento al grado di Colonnello per l’anno 2025 di cui al provvedimento adottato dal Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto Ufficio Personale Ufficiali contenente la scheda di valutazione, il giudizio di idoneità, la posizione in graduatoria (29/52 – 2^ Aliquota) con punteggio di 27,39/30, inviato con PEC.LEGAL per la notifica dalla Guardia della Finanza – Reparti Speciali – Ufficio – Personale e AA.GG – Sezione Personale Ufficiali e AA. RR. con atto Prot. 0038884/2025 del 12/3/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui il verbale redatto dalla CSA. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IANNELLI GUIDO il 28\10\2025 : - degli atti e dei verbali tutti redatti dalla Commissione Superiore di Avanzamento (d’ora in poi CSA) con riferimento alle operazioni di valutazione dei Ten. Col. in s.p.e. per la formazione del quadro normale di avanzamento – 2^ aliquota a scelta, al grado di Colonnello per l’anno 2024, nonché dei giudizi, dei punteggi e delle valutazioni espressi dalla Commissione medesima nella parte in cui, pur essendo idoneo all’avanzamento, collocano il ricorrente in graduatoria al posto 29/52 – 2^ Aliquota con punteggio di 27,39/30, fuori del quadro dell’aliquota di avanzamento composto dai primi 13 valutandi, nonché delle determinazioni ministeriali e dei decreti direttoriali di approvazione della graduatoria in argomento e di ogni atto precedente, consequenziale e comunque connesso con la procedura in discorso, ivi compresi – ove occorrano – i criteri e gli indirizzi valutativi fissati dalla CSA, nonché la nota della Guardia della Finanza – Reparti Speciali – Ufficio – Personale e AA.GG – Sezione Personale Ufficiali e AA. RR. Prot. 0033884/2025 del 12/03/ con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali ha comunicato al ricorrente l’esito della procedura di avanzamento.

Giustizia amministrativa202505539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di avanzamento a scelta al grado di Colonnello, con collocazione al 29° posto su 52 valutandi della seconda aliquota e punteggio di 27,39/30, nonché gli atti e verbali della Commissione Superiore di Avanzamento e gli atti di approvazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di avanzamento deducendo la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 69/2001, degli artt. 2, 4 e 7-14 del d.m. 266/2007 e dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei punteggi, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errore nei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato sia l’inadeguatezza del punteggio in senso assoluto, sostenendo l’eccezionale valore dei propri precedenti di carriera, sia l’inadeguatezza in senso relativo, confrontando il proprio curriculum con quello di due ufficiali collocati ai posti 12 e 13 e promossi. Ha valorizzato le proprie qualifiche, incarichi, esperienze internazionali, decorazioni, competenze linguistiche, qualità fisiche e morali e assenza di assenze per malattia, sostenendo che la Commissione avesse omesso o sottovalutato tali elementi e applicato un metro di giudizio differente. Ha inoltre contestato la mancata trascrizione nelle schede di alcune decorazioni e riconoscimenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha affermato che il giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, basata su una valutazione globale, complessiva e inscindibile delle qualità, capacità e attitudini dell’ufficiale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della logicità e razionalità del metodo, dell’assenza di errori macroscopici nell’acquisizione o nell’apprezzamento dei fatti e dell’applicazione uniforme dei criteri, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Quanto all’eccesso di potere in senso assoluto, il Collegio ha ritenuto non dimostrato un livello eccezionale e costantemente apicale dell’intera carriera, rilevando alcune flessioni e l’assenza di posizioni sempre apicali. Quanto all’eccesso di potere in senso relativo, il raffronto atomistico tra singoli titoli o episodi di carriera non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare abnormità, contraddittorietà o disparità di trattamento, poiché eventuali carenze o differenze possono essere compensate da altri titoli e qualità nell’ambito del giudizio complessivo. La Commissione aveva valorizzato, tra l’altro, alcune revisioni in pejus di voci interne, giudizi più lusinghieri degli ufficiali promossi, esperienze di comando non maturate dal ricorrente, decorazioni per merito di lungo comando dei controinteressati, ulteriori risultanze culturali e intellettuali e le tendenze di carriera. La mancata indicazione nelle schede di ogni singolo elemento del curriculum non invalida il giudizio, poiché le schede hanno funzione sintetica e riepilogativa, mentre il momento centrale della valutazione è costituito dall’esame collegiale e dall’attribuzione del punteggio numerico. Non essendo emersa una palese abnormità o irragionevolezza, gli atti sono stati ritenuti legittimi. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 69/2001

    La valutazione dell’avanzamento degli ufficiali deve essere effettuata secondo gli elementi e i criteri previsti dalla disciplina di settore, nell’ambito di un giudizio complessivo sulle qualità professionali e personali del candidato.

  • artt. 2, 4, 7-14 d.m. 266/2007

    Le disposizioni regolano la procedura e i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza; le schede costituiscono una sintesi degli elementi valutati, senza dover riprodurre ogni singolo dato del curriculum.

Massime di principio

  • Le valutazioni della Commissione Superiore di Avanzamento sugli ufficiali, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori macroscopici nell’acquisizione o nell’apprezzamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o criteri manifestamente illogici, irragionevoli o applicati in modo difforme ai candidati.
  • Il giudizio di avanzamento deve essere considerato globale, complessivo, organico e inscindibile: il giudice non può isolare singoli titoli o episodi di carriera né sostituire una propria ponderazione a quella della Commissione.
  • L’eccesso di potere in senso assoluto ricorre solo quando l’intera carriera dell’ufficiale presenti precedenti costantemente apicali ed eccezionali, tali da rendere ictu oculi del tutto inadeguato il punteggio attribuito.
  • L’eccesso di potere in senso relativo non può essere dimostrato mediante un semplice raffronto atomistico tra singoli titoli o qualità del candidato e quelli degli ufficiali promossi; la prova richiede una macroscopica incoerenza del metro valutativo o una palese disparità di trattamento nella valutazione complessiva.
  • Le schede di valutazione degli ufficiali hanno funzione sintetica e riepilogativa e non devono necessariamente riportare ogni elemento del curriculum esaminato dalla Commissione; la mancata menzione di singoli titoli non determina, di per sé, l’illegittimità del giudizio numerico.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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