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Sentenza

Sentenza n. 2699/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune sulla diffida a esercitare i poteri di vigilanza, controllo e autotutela edilizia in relazione alla SCIA in variante per la realizzazione di un manufatto funerario nel cimitero comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare dei lotti cimiteriali nn. 380 e 381 e di un’autorizzazione per una cappella con 14 loculi, ha contestato l’inerzia del Comune rispetto alla diffida dell’11 dicembre 2025, relativa alla SCIA in variante presentata il 12 dicembre 2024 dalla controinteressata per il lotto n. 310. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 19 della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo che la segnalazione consentisse la realizzazione di cinque loculi fuori terra, in luogo dei quattro previsti, e che i lavori modificassero struttura e sagoma del manufatto, in violazione delle norme del piano cimiteriale; ha inoltre richiamato l’assoggettamento del cimitero ai vincoli del d.lgs. 42/2004. Secondo la ricorrente, la diffida di un terzo interessato avrebbe imposto al Comune di avviare un procedimento di verifica, in contraddittorio, dei presupposti per l’esercizio dei poteri di controllo e autotutela e di concluderlo con un provvedimento espresso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché, dopo la sua proposizione, il Comune ha riscontrato la diffida con nota del 28 luglio 2026, comunicando l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di cui all’art. 19, comma 4, l. 241/1990. La ricorrente ha dichiarato sopravvenuta la carenza d’interesse alla decisione: in applicazione del principio dispositivo, il giudice non poteva quindi pronunciarsi nel merito sulla legittimità del silenzio né sulle contestazioni edilizie. Il Collegio ha dichiarato inutilizzabili la memoria e i documenti depositati tardivamente dal Comune il 21 settembre 2026, poiché, pur essendo ammissibile la costituzione fino all’udienza, erano ormai scaduti i termini dimidiati per depositare memorie, documenti e repliche. Le spese sono state poste a carico del Comune, che ha assunto le determinazioni finali solo dopo la notifica del ricorso: liquidati 500 euro, oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato se versato. Spese compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    se è vero che il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 c.p.a. e soggetto, nei procedimenti in camera di consiglio, alla dimidiazione di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a., non riveste carattere perentorio essendo ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso

    Il termine di costituzione della parte intimata non è perentorio: la costituzione è ammissibile fino all’udienza di discussione, ferma la soggezione alle preclusioni relative alle facoltà processuali i cui termini siano già scaduti.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    se è vero che il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 c.p.a. e soggetto, nei procedimenti in camera di consiglio, alla dimidiazione di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a., non riveste carattere perentorio essendo ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso, tuttavia, in caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove siano decorsi, come è evidente nel caso di specie, i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per altro come detto dimidiati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nei procedimenti in camera di consiglio i termini processuali indicati dalla disposizione sono dimidiati; la costituzione tardiva resta possibile, ma non consente di superare le preclusioni maturate per il deposito di memorie, documenti e repliche.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    in caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove siano decorsi, come è evidente nel caso di specie, i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per altro come detto dimidiati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.

    La scadenza dei termini per il deposito di memorie, documenti e repliche determina preclusioni anche per la parte che si costituisca successivamente, benché la costituzione in sé sia ancora ammessa.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Ciò posto, preso atto di quanto dichiarato e documentato dalla parte ricorrente e dalla controinteressata, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.

    Il ricorso va dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    In data 20 agosto 2026, la difesa della controinteressata ha però depositato nel fascicolo processuale la nota, prot. 14534 del 28 luglio 2026, con cui il Comune di Menfi ha riscontrato la diffida presentata dalla ricorrente in data 11.12.2025, ritenendo insussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di cui all’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990.

    La decisione dà atto del riscontro comunale sulla diffida e della valutazione amministrativa di insussistenza dei presupposti per esercitare il potere previsto dalla disposizione; non esamina nel merito la correttezza di tale valutazione.

Massime di principio

  • La costituzione della parte intimata nel processo amministrativo può avvenire fino all’udienza di discussione, poiché il relativo termine non è perentorio; la costituzione tardiva, tuttavia, non riapre i termini già scaduti per il deposito di memorie, documenti e repliche, che restano soggetti alle relative preclusioni.
  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il silenzio, l’amministrazione provvede e il ricorrente dichiara sopravvenuta la carenza d’interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità e non può pronunciarsi nel merito, in applicazione del principio dispositivo.
  • Se l’amministrazione assume le proprie determinazioni solo dopo la notifica del ricorso che ne denuncia l’inerzia, le spese possono essere poste a suo carico anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSCIA e liberalizzazioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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