Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01842/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione e ampliamento eseguiti su un immobile confinante. Il proprietario vicino ha agito sostenendo che le opere realizzate dalle controparti violassero le distanze legali tra costruzioni, le distanze dai confini e la disciplina urbanistica comunale in tema di luci, vedute e altezza dei fabbricati. Ha chiesto l'arretramento della costruzione e il risarcimento del danno. Le convenute hanno contestato la domanda e hanno proposto riconvenzionale per ottenere i danni derivanti, a loro dire, dal fatto che il vicino aveva edificato il proprio immobile in aderenza al loro, con perdita di superfici e volumetria e con necessità di ulteriori opere. Il tribunale ha accolto la domanda principale e rigettato la riconvenzionale; la corte d'appello ha confermato. In cassazione le soccombenti hanno dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 873 c.c. e delle norme tecniche del PRG comunale, oltre a omesso esame di fatti decisivi: hanno contestato il modo in cui il c.t.u. e i giudici avevano calcolato le distanze e soprattutto l'altezza del fabbricato, assumendo che dovesse considerarsi solo la porzione prospiciente il fondo confinante e che il calcolo dovesse essere fatto sulla gronda e non sul timpano; hanno inoltre sostenuto che nella misura delle distanze dai confini andasse conteggiato anche lo spessore del muro di tompagno, con conseguente rispetto del minimo legale o comunque del parametro di tolleranza invocato.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché proposte in un giudizio soggetto alla disciplina della "doppia conforme" e senza adeguata dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha invece accolto il primo motivo sotto il profilo della violazione di legge: i giudici di merito avevano aderito in modo acritico alla consulenza tecnica senza verificare secondo i criteri normativi e giurisprudenziali applicabili quale altezza del fabbricato dovesse essere considerata sul fronte effettivamente confinante e come dovessero essere computate le sporgenze e i balconi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello, affinché riesamini la causa applicando correttamente i criteri di calcolo delle distanze e dell'altezza edilizia. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    È stato invocato come parametro sulla valutazione delle prove e della consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto che il vizio non potesse essere in concreto fondato sul mero dissenso rispetto agli accertamenti del c.t.u., ma ha valorizzato la censura di violazione di legge nella parte in cui i giudici non hanno applicato correttamente i criteri giuridici di calcolo delle distanze.

  • art. 873 c.c.

    Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale sono state considerate integrative della disciplina codicistica sulle distanze tra costruzioni e confini, con valore di norme giuridiche.

  • artt. 1.17, 1.18 e 1.19 delle N.T.E. del P.R.G. del Comune di Laterza

    Sono state richiamate come regole locali rilevanti per il calcolo dell'altezza dei fabbricati e delle distanze, da applicarsi secondo i criteri ivi previsti.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri del ricorso per cassazione invocati per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; il n. 5 è stato dichiarato inammissibile per effetto della doppia conforme.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    È stata applicata la preclusione al motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha escluso l'inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti, ritenendo sufficiente il richiamo contenuto nel corpo del ricorso con indicazione della loro collocazione.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato per l'applicazione della disciplina del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate e agli appelli introdotti dopo la data indicata.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la disciplina transitoria del nuovo vizio di motivazione.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato quale fonte della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • D.G.R. n. 48 del 23 ottobre 2003

    Atto di approvazione del piano regolatore generale comunale richiamato nel contesto delle norme tecniche locali.

  • art. 5, comma 2, lett. a), n. 5, d.l. n. 70 del 2011

    Invocato dalle ricorrenti per sostenere l'esistenza di un margine di tolleranza nel computo delle distanze; il secondo motivo, relativo a tale profilo, è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Quando la distanza tra fabbricati o dai confini è determinata in rapporto all'altezza dell'edificio, il giudice deve verificare l'esatto criterio di misurazione previsto dalla normativa urbanistica locale, che integra l'art. 873 c.c., e non può limitarsi ad aderire acriticamente alla consulenza tecnica.
  • Nel calcolo dell'altezza rilevante ai fini delle distanze occorre avere riguardo al prospetto che effettivamente delimita il distacco, misurato rispetto al livello del suolo o del piano di riferimento pertinente, e non alla media di più fronti quando questi abbiano quote diverse.
  • Nella ristrutturazione con aumento di superficie o volume si configura una nuova costruzione, soggetta alla disciplina delle distanze vigente al momento dell'intervento; la mera ristrutturazione in senso proprio ricorre solo se non vi sono incrementi di superficie o volume.
  • Ai fini delle distanze, vanno computate anche le sporgenze esterne non meramente ornamentali o accessorie, come balconi di apprezzabile consistenza, mentre possono essere escluse solo le parti espressamente irrilevanti secondo i criteri normativi e giurisprudenziali.
  • In sede di ricorso per cassazione, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in presenza di "doppia conforme" se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.