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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09348/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce con due motivi, ma prima dell'adunanza camerale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia risulta sottoscritta personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori ed è stata accettata ritualmente dall'unico controricorrente superstite; non risultano altre parti interessate al giudizio di legittimità. La vicenda sostanziale originaria non è descritta nel testo dell'ordinanza, sicché non è possibile ricostruire l'oggetto del merito della controversia. Nel corso della decisione la Corte si è limitata a verificare la ritualità della rinuncia e l'accettazione della stessa, nonché a escludere il raddoppio del contributo unificato per effetto dell'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, reputandola ritualmente accettata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese di questa fase, perché le parti avevano concordato in tal senso nell'atto di rinuncia con accettazione. È stato escluso anche il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, e non nel caso di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalle parti necessarie, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia e la mancanza di altre parti interessate consentono la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • contributo unificato

    Il raddoppio non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente sottoscritta e accettata dalla controparte necessaria, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • In presenza di un accordo tra le parti sulle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione senza porre spese a carico di alcuna parte.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non è estensibile ai casi di estinzione del processo per rinuncia, ma opera solo nelle ipotesi tipiche previste per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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