Cassazione Penale, Sentenza n. 481/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferrini era stato ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies del codice della strada per fatto commesso il 24/05/2017 a Poppi (AR). Con il ricorso chiedeva, tra l'altro, la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. (determinazione della pena), la mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la illegittimità della durata della sospensione della patente e l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione (è spirato il termine massimo di 5 anni dalla consumazione del reato in assenza di cause di sospensione). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ha revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni due e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Arezzo per le eventuali determinazioni di sua competenza. Non è stata pronunciata assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non era possibile affermare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
comma 2, lett. c) e 2-sexies
Norma che sanziona la guida in stato di alterazione e prevede le conseguenze; la sentenza riconosceva l'addebito per il fatto commesso il 24/05/2017 ma il reato è stato poi dichiarato estinto per prescrizione
art. 133 Codice Penale
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la questione ininfluente alla luce dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione
art. 129, comma 2, Codice di Procedura Penale
Prevede l'assoluzione quando è evidente l'insussistenza del fatto; la Corte ha escluso l'assoluzione di merito perché non era manifestamente provato che il fatto non sussista
Prescrizione (termini applicati)
termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato (come indicato nella motivazione)
La Corte ha ritenuto maturato il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione in assenza di cause di sospensione, estinguendo il reato
Giurisprudenza - Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511)
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002
Principio richiamato: quando risulti una causa di estinzione del reato, eventuali nullità o questioni processuali non impediscono l'applicazione immediata della causa estintiva
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015 (Rv. 264752)
Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015
Istituto richiamato per affermare che, in presenza di estinzione del reato per prescrizione, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente compete al Prefetto e non al giudice penale
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione del reato è già spirato, il giudice deve rilevare d'ufficio l'estinzione e dichiarare l'annullamento della sentenza per prescrizione, anche se permangono questioni di nullità o vizi processuali.
- L'estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente un'assoluzione di merito; l'assoluzione ai sensi dell'art.129 c.p.p. è possibile solo se è evidente l'insussistenza del fatto.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice penale non può applicare alcune sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente); tali provvedimenti rientrano nella competenza del Prefetto.
- In impugnazioni penali è necessario verificare sempre l'esistenza di cause di sospensione o interruzione della prescrizione: la loro presenza/assenza incide sul decorso del termine prescrizionale.
- La rilevazione d'ufficio della prescrizione è ammessa quando dal fascicolo emerge che il termine è spirato e l'impugnazione non è manifestamente inammissibile in modo da invalidare l'instaurazione del rapporto di impugnazione.
- Le doglianze sulla determinazione della pena o sulle circostanze attenuanti diventano ininfluenti se il reato è estinto per prescrizione, salvo ipotesi in cui sia comunque possibile un pronunciamento di merito che accerti l'insussistenza del fatto.
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