Cassazione Penale, Sentenza n. 29031/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli (25/10/2022) che confermava la condanna per il reato di rapina rideterminando la pena. Specificamente i difensori hanno censurato che la Corte d'appello, nel rideterminare la pena, non si era pronunciata sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (richiesta formulata in appello). In alternativa, i difensori avevano dedotto l'estinzione del reato per prescrizione, mentre il Pubblico Ministero chiedeva l'annullamento con rinvio limitatamente alla rivalutazione della sospensione condizionale, con dichiarazione di irrevocabilità della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte indicata: ha accertato che il termine di prescrizione non era ancora decorso (scadenza calcolata al 15/07/2024 tenuto conto degli artt. 157 e 161 cod. pen. e dei giorni di sospensione della prescrizione), ma ha constatato che la Corte d'appello non aveva motivato sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. Considerata la risalenza dei fatti (2010) e l'incensuratezza degli imputati, la Corte ha ritenuto possibile formulare direttamente un giudizio di prognosi favorevole e ha concesso la sospensione condizionale della sola pena detentiva (escludendo il beneficio sulla pena pecuniaria perché, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p., supererebbe il limite di due anni previsto dall'art. 163 c.p.). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena detentiva e tale beneficio è stato concesso ad entrambi i ricorrenti; i ricorsi sono stati rigettati per il resto.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Identifica il titolo di reato contestato (rapina); la determinazione del termine di prescrizione è riferita a questo articolo
art. 157 cod. pen.
Usato per il calcolo della durata della prescrizione complessiva relativa al reato di rapina
art. 161 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 157 per determinare il termine di prescrizione applicabile al caso concreto
art. 135 cod. pen.
Norma sul ragguaglio delle pene pecuniarie: la Corte ha ritenuto che, una volta ragguagliata la multa, la pena pecuniaria supererebbe il limite che condiziona la sospensione
art. 163 cod. pen.
Stabilisce il limite massimo (due anni) per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha escluso l'applicazione del beneficio alla pena pecuniaria perché, dopo il ragguaglio, il limite sarebbe superato
Massime di principio
- Se la Corte d'appello modifica o ridetermina la pena deve esprimersi anche sulla richiesta di sospensione condizionale; la mancata pronuncia costituisce motivo di cassazione
- La Cassazione, quando il quadro fattuale e personale degli imputati lo consente e la questione non è particolarmente complessa, può formulare direttamente un giudizio di prognosi favorevole e concedere il beneficio senza rinvio
- La sospensione condizionale non può essere estesa se la pena pecuniaria, una volta ragguagliata al cumulo ai sensi dell'art. 135 c.p., comporta un risultato superiore al limite previsto dall'art. 163 c.p.; in tali casi il beneficio può essere concesso solo sulla pena detentiva
- Le eccezioni di prescrizione devono essere verificate con attenzione: i termini si calcolano secondo gli artt. 157 e 161 c.p. e tengono conto di eventuali sospensioni intervenute nel corso del giudizio
- Fatti risalenti nel tempo e l'assenza di precedenti penali (incensuratezza) sono elementi che favoriscono la concessione della sospensione condizionale, purché la Corte valuti positivamente la prognosi di non recidiva
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