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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, n. 123/2024 del 18.06.2024.

Giustizia amministrativa202500415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Larino n. 123/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante attribuzione complessiva di 2.500 euro. Ha lamentato l'inadempimento del Ministero e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza sulla base dell'attestazione del Tribunale di Larino del 3 novembre 2025 e ha ritenuto regolare la notificazione del titolo al Ministero, effettuata il 16 luglio 2025 mediante copia conforme trasmessa via PEC. In applicazione dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022, ha escluso la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario. Ha inoltre affermato che le sentenze del giudice ordinario rimaste ineseguite possono essere attuate mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente o altro equipollente, per gli anni indicati, per l'importo complessivo di 2.500 euro, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 40 giorni per adempiere su istanza della ricorrente. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, perché la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 850 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in caso di persistente inadempimento, la nomina del commissario ad acta e la richiesta di penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha introdotto le modifiche alla disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamate dal giudice.

  • l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla notificazione e all'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto il TAR non l'ha applicata allo stato, salva una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione con il commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione all'amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all'originale, secondo l'art. 475 c.p.c. come modificato dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022.
  • Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla vana scadenza del termine e a un'istanza della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta può giustificare, allo stato, il mancato riconoscimento della penalità di mora, ferma la possibilità di applicarla successivamente qualora l'amministrazione non collabori con il commissario o persista nell'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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