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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32927/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che, in parziale accoglimento del riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP solo con riferimento al capo 3) relativo a un episodio alla discoteca "Divinae follie", ma aveva confermato la custodia cautelare per i capi 1) e 2) relativi alla detenzione e porto di armi (tra cui una Beretta cal. 7,65) e aveva ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. I motivi di ricorso per Cassazione contestavano: 1) la mancata sussistenza dei gravi indizi per il capo 2) (la Beretta 7,65), denunciando illogicità e contraddittorietà della motivazione basata su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori; 2) la non configurabilità dell'aggravante 416-bis.1 sia sul profilo del metodo sia su quello dell'agevolazione; 3) l'eccessività e la violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare (artt. 274-275 c.p.p.). Sono stati depositati anche motivi nuovi volti a evidenziare presunte contraddizioni nelle fonti probatorie e negli specifici riferimenti a dichiarazioni del collaboratore Catalano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato ai vizi di diritto e alla manifesta illogicità della motivazione; non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sugli elementi fattuali e probatori se la motivazione del giudice di merito risulta logica e coerente. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in relazione alla detenzione della Beretta cal. 7,65 (anche alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore Catalano che indicavano disponibilità abituale di armi), che la qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. era correttamente argomentata sia sul metodo sia sull'agevolazione (atteggiamento intimidatorio, finalità di accrescimento del prestigio del gruppo/famiglia anche senza formale appartenenza) e che le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate (pericolosità, disponibilità di armi, rischio di recidiva), in conformità alla presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. Pertanto il rigetto è stato confermato e non sono stati rilevati vizi di motivazione o di diritto tali da giustificare la cassazione.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai requisiti della gravità indiziaria; la Corte ha sottolineato che la censura in Cassazione può essere accolta solo se diretta a violazioni normative specifiche o a manifesta illogicità della motivazione, non a una diversa valutazione dei fatti

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato con riferimento ai principi di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato la proporzionalità della custodia cautelare

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato per la presunzione in tema di esigenze cautelari; la Corte ha confermato che, ove sussistano elementi in ordine a pericolosità e recidiva, il giudice del riesame può ritenere adeguata la custodia in carcere

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante contestata per i profili del metodo e dell'agevolazione; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale secondo cui condotte intimidatorie finalizzate a incrementare prestigio e potere del gruppo (anche in assenza di formale appartenenza) possono giustificare l'applicazione dell'aggravante

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato per enunciare i limiti di sindacato in Cassazione circa i vizi della motivazione: la valutazione deve riguardare i vizi tassativamente previsti e la manifesta illogicità, non la rinnovata valutazione della prova

  • Legge 895/1967, artt. 2, 4 e 7

    Norme richiamate come riferimenti dei reati indagati; la Corte ha dato per assunte le contestazioni di reato oggetto del provvedimento cautelare e si è limitata a verificare la congruità motivazionale rispetto agli indizi riferiti

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato della Corte è limitato ai vizi di diritto e alla manifesta illogicità della motivazione; non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti o della prova se la motivazione di merito è logica e coerente
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se adeguatamente motivate e inquadrate dal giudice di merito, costituiscono elementi valutabili ai fini della gravità indiziaria e sono sottratte a sindacato di merito salvo travisamento della prova o difformità decisiva e incontestabile
  • L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. può essere applicata anche in assenza di formale appartenenza a un sodalizio mafioso quando la condotta abbia chiari caratteri metodologici e intimidatori volti a rafforzare il prestigio o agevolare il gruppo
  • Per criticare con successo la sussistenza delle esigenze cautelari (artt. 274-275 c.p.p.) in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione manifesti o errori di diritto; la mera opposta valutazione della gravità o del pericolo non è sufficiente
  • Se si vuole impugnare in Cassazione la valutazione di intercettazioni occorre provare il travisamento della prova o una descrizione del contenuto difforme e decisiva rispetto al fatto accertato dal giudice di merito

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