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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22021/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado. Ha articolato quattro motivi: 1) presunta violazione di legge per discrepanza tra i capi indicati nell'intestazione della sentenza di appello e quelli effettivamente pronunciati (sostiene una condanna per capi diversi rispetto al primo grado); 2) vizio di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione probatoria sui capi b) e c) (contestata la ritenuta apposizione di effigie fotografica attribuita alla ricorrente, che la difesa ritiene potuta essere compiuta da chiunque); 3) carenza assoluta di prove sulla responsabilità della ricorrente; 4) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e di vari parametri costituzionali e convenzionali (art.192 c.p.p., art.27 Cost., art.6 CEDU, art.530 co.2 e art.533 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la presunta discordanza era un mero errore materiale nell'intestazione della sentenza di appello e non una diversa valutazione sostanziale (la Corte di appello aveva invece espresso la conferma della condanna per i medesimi capi di primo grado); il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché si limitava a proporre una lettura alternativa del merito, vietata al giudice di legittimità; il terzo ed il quarto motivo sono stati ritenuti generici e aspecifici poiché la difesa non ha svolto una critica argomentata e puntuale della motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di L'Aquila ai sensi dell'art.130 c.p.p. per la correzione dell'errore materiale nell'intestazione e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla motivazione del ricorso e alla esposizione dei motivi; la Corte osserva che il ricorso non si è confrontato concretamente con il contenuto della decisione impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità dei motivi generici e aspecifici che non pongono un'effettiva critica argomentata alla decisione impugnata.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Utilizzato per disporre la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per la correzione dell'errore materiale relativo all'intestazione della sentenza di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa relativi alla presentazione del ricorso inammissibile.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente (onere della prova/valutazione probatoria) ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e astratta, non confrontandosi con la motivazione concreta.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione al principio di assoluta non colpevolezza in dubbio; la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e priva di specificità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nella doglianza sul requisito della motivazione della sentenza assolutoria/di condanna; la Corte ha ritenuto insufficiente la critica generica.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa (principio di responsabilità personale), ma la Corte ha osservato che l'invocazione è stata fatta in modo astratto e non ha portato a rilievi specifici sulla motivazione impugnata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla difesa (diritto a un equo processo), ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente motivata rispetto allo specifico contenuto della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: censure che propongono una diversa lettura delle prove o della credibilità delle fonti sono inammissibili se non evidenziano un vizio di motivazione manifestamente illogico, contraddittorio o mancante.
  • Motivi generici, aspecifici o che non si confrontano punto per punto con la motivazione del giudice del merito possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art.591 c.p.p.; il ricorso deve indicare criticamente le ragioni per cui la motivazione impugnata sarebbe viziata.
  • Errori materiali nell'intestazione di una sentenza (es. indicazione errata dei capi) possono essere corretti tramite trasmissione degli atti alla corte territoriale ai sensi dell'art.130 c.p.p., senza che ciò comporti accoglimento del ricorso sostanziale.
  • Richiami genericamente formali a principi costituzionali o convenzionali (art.27 Cost., art.6 CEDU) senza un concreto collegamento con i profili motivazionali contestati non bastano a rendere ammissibile un ricorso in cassazione.
  • Presentare ricorsi infondati, manifestamente generici o strumentali può comportare condanne alle spese e sanzioni (art.616 c.p.p. e cassa delle ammende); è dunque opportuno formulare motivi specifici e puntuali.

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