Ordinanza n. 280/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento, in parte qua, della deliberazione Consiglio Comunale 31 gennaio 2026, n. 1, pubblicata all’albo pretorio del comune di Monterosso al Mare dal 16 febbraio 2026 al 3 marzo 2026, avente ad oggetto «modifica al regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria» Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Locanda Il Maestrale s.n.c. Di Celsi Stefania e Grasso Giovanni il 19 giugno 2026, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 4392 in data 21 aprile 2026, a firma del Funzionario Responsabile dell’Area IV – Edilizia Privata e attività produttive del Comune di Monterosso al Mare, avente ad oggetto «istanza di concessione per l’occupazione di suolo pubblico presso esercizio pubblico in Via Roma 50. Pratica SUAP 1501 – provvedimento di rigetto parziale e proseguio procedimento per la porzione ricadente all’interno del lotto 65»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale di modifica del regolamento sul canone unico patrimoniale e provvedimento di rigetto parziale dell’istanza di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, con attribuzione della porzione a un esercizio concorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la deliberazione del Consiglio comunale recante modifiche al regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, chiedendone l’annullamento in parte qua e la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto parziale dell’istanza di concessione per l’occupazione di suolo pubblico presso il proprio esercizio, relativo alla porzione di area ricadente all’interno del lotto 65, chiedendo anche in questo caso la sospensione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda il diniego di occupazione di una porzione di suolo pubblico e la successiva attribuzione della stessa a un esercizio concorrente. Il testo non esplicita analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non presentasse, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, plausibili motivi di fondatezza, poiché l’attribuzione della porzione di suolo pubblico all’esercizio insediato nell’edificio immediatamente retrostante l’area non appariva irragionevole. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la ricorrente poteva comunque usufruire dello spazio residuo assegnatole per lo svolgimento della propria attività. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’assenza di plausibili motivi di fondatezza e per la non ravvisata sussistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a una valutazione sommaria, il ricorso non presenti plausibili motivi di fondatezza e la scelta amministrativa contestata non appaia irragionevole.
- Nella comparazione cautelare del periculum in mora rileva la possibilità per l’operatore economico di continuare a svolgere la propria attività mediante l’utilizzo dello spazio pubblico residuo assegnato, circostanza idonea a escludere un pregiudizio grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 945/2026 - Bari, Sezione U
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 1401/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 4200/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13748/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13791/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →