Sentenza n. 771/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - della missiva raccomandata INPS.7010.17/03/2023.0107409 notificata in data 17 marzo 2023, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Roma Tuscolano, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 9 marzo 2023, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Roma Tuscolano, Atto n. 29640 del 24 agosto 2021, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché' per l'accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ricalcolo del trattamento di fine servizio e prospetto di liquidazione del TFS senza inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda il 1° agosto 2018, all'età di 56 anni e dopo 40 anni di servizio utile. Ha impugnato la missiva con cui l'I.N.P.S. ha respinto la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio e, ove occorrente, il prospetto di liquidazione originario, chiedendo l'inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della l. n. 232/1990. Ha dedotto violazione e falsa applicazione delle predette disposizioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell'art. 36 Cost. L'I.N.P.S. ha sostenuto la natura previdenziale dell'indennità di buonuscita, l'ostacolo derivante dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il termine previsto dall'art. 6-bis. Il ricorrente ha contestato tali eccezioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo spettante al personale delle forze di polizia a ordinamento militare il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS. L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene infatti applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche alla Guardia di Finanza. La disposizione riconosce il beneficio anche al personale che chieda il collocamento a riposo, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; entrambi i requisiti risultavano posseduti dal ricorrente. Il giudice ha escluso che il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento in quiescenza abbia natura perentoria o che il suo superamento determini decadenza, in assenza di una qualificazione legislativa in tal senso e di una specifica previsione decadenziale. Ha quindi accertato il diritto al beneficio e condannato l'I.N.P.S. a rideterminare il TFS includendo i sei scatti e a corrispondere le somme dovute. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'I.N.P.S. è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. dalla l. n. 472/1987
Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali figurativi, rilevanti anche per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale che sia collocato a riposo a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. n. 232/1990
È richiamato quale disposizione modificativa e integrativa della disciplina dei sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
Estende la persistente applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, tra cui la Guardia di Finanza.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
L'I.N.P.S. lo ha invocato per sostenere l'esclusione del beneficio in caso di collocamento a riposo a domanda; la sentenza non accoglie tale prospettazione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Concorre a fondare la regola per cui sulle somme dovute a titolo di ricalcolo spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a fondare la corresponsione dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
- Il personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali se, alla data del collocamento in quiescenza, ha compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza dal beneficio quando la legge non qualifica il termine come perentorio né prevede espressamente una decadenza.
- Il ricalcolo del trattamento di fine servizio conseguente al riconoscimento dei sei scatti stipendiali comporta la corresponsione dei soli interessi legali sulle somme dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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