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Sentenza

Sentenza n. 2938/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 4258/2023 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4258/2023, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Ha documentato la produzione della copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 6 aprile 2025. Ha quindi dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Le spese del giudizio civile, distratte in favore dei procuratori antistatari, non sono state incluse nell’oggetto dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato il 6 aprile 2025 e il ricorso era stato proposto il 17 settembre 2025. Ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva fornito la prova del giudicato e dell’inadempimento, mentre il Ministero non aveva formulato contestazioni né dimostrato l’avvenuta esecuzione. Considerato incontestato l’an e il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza se anteriore, la carta elettronica del docente e di accreditare l’importo complessivo di 2.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da esercitarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto e, pertanto, non remunerato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata dal giudicato civile quale fondamento dell’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione all’amministrazione consente di verificare la sussistenza dei presupposti formali dell’azione; il ricorso è ammissibile se proposto dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando il ricorrente deduce il mancato adempimento di un obbligo specifico, determinato nell’an e nel quantum, e l’amministrazione non contesta l’inadempimento né documenta l’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare all’amministrazione in caso di persistente inottemperanza, individuandone ufficio, facoltà di delega e termine per l’esecuzione.
  • L’attività del commissario ad acta, quando rientra nei doveri istituzionali dell’ufficio di appartenenza, può essere disposta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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