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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27478 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la sentenza del giudice di rinvio, che aveva dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, giudice di rinvio, deducendo la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. Ha sostenuto che il giudice di rinvio, pur vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione, avrebbe dovuto accertare in concreto quanto fosse effettiva e prossima l'utilizzabilità edificatoria del terreno e considerare ulteriori motivi di opposizione agli avvisi ICI, asseritamente rimasti senza pronuncia. La Corte ha però rilevato che il ricorso era inammissibile anche perché redatto mediante integrale riproduzione di numerosi atti processuali, senza una sintetica esposizione dei fatti, e perché non individuava specificamente né le questioni non esaminate né gli atti e gli elementi probatori rilevanti.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso era fondato sulla dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e sull'omessa pronuncia.

    La Corte ha esaminato le censure prospettate come violazioni di legge e omessa pronuncia, ma le ha ritenute inammissibili per carenza di specificità e autosufficienza.

  • Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa e onere di indicazione specifica degli atti su cui il ricorso si fonda.

    Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo sintetico e indicare precisamente gli atti e i documenti rilevanti. La riproduzione integrale degli atti, senza selezione e rielaborazione, può determinare l'inammissibilità.

  • Art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

    Il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regola giuridica indicata dalla Cassazione, ma anche ai presupposti logico-giuridici e agli accertamenti già ricompresi nella decisione di cassazione.

  • Art. 394 c.p.c.

    Disciplina il giudizio di rinvio e delimita l'attività del giudice chiamato a riesaminare la controversia dopo la cassazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, la denuncia di omessa pronuncia deve indicare con precisione la questione non esaminata e la sua decisività.

  • Norme sull'ICI relative alle aree fabbricabili

    Ai fini dell'applicazione dell'ICI, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione degli strumenti attuativi.

    La classificazione urbanistica generale è sufficiente per qualificare l'area come edificabile ai fini ICI. Il valore imponibile deve però essere determinato considerando l'effettiva e prossima utilizzabilità edificatoria e gli eventuali oneri di urbanizzazione.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, la mera inclusione di un terreno nello strumento urbanistico generale come area edificabile può essere sufficiente a renderlo imponibile come area fabbricabile, anche se mancano l'approvazione regionale o gli strumenti attuativi.
  • La concreta difficoltà o lontananza dell'edificazione non elimina automaticamente l'edificabilità fiscale, ma incide sulla determinazione del valore venale del terreno e quindi sull'importo dell'imposta.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto e i presupposti già fissati dalla Cassazione, senza rimettere in discussione questioni coperte da giudicato implicito.
  • Un ricorso per cassazione deve essere sintetico, selettivo e autosufficiente: la riproduzione integrale di ricorsi, memorie e altri atti non sostituisce l'esposizione dei fatti e può comportare l'inammissibilità.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione precisa della domanda o eccezione ignorata, dell'atto in cui è stata proposta e della sua concreta decisività ai fini della decisione.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a ricercare autonomamente negli atti processuali gli elementi utili a ricostruire le censure o a selezionare i documenti rilevanti.

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