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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34510/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRAP e IRES relativo all’anno 2016, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti riferibili a operazioni commerciali con varie ditte fornitrici considerate inesistenti. La società aveva impugnato l’atto e, in primo grado, la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale. In appello la decisione era stata confermata nel senso del rigetto dell’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con più motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione della disciplina sul contraddittorio preventivo (art. 5-ter d.lgs. 218/1997), sostenendo sia che la società non avesse indicato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se invitata a comparire, sia che l’Ufficio avesse comunque motivato l’urgenza dell’atto e avesse in fatto svolto un contraddittorio, come risultava da un processo verbale del 6 luglio 2021. Con ulteriori motivi l’Agenzia censurava la motivazione della sentenza di merito in punto di effettività delle operazioni commerciali e la violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, lamentando che la Corte tributaria regionale avesse valorizzato elementi non decisivi, come la documentazione formale, i DDT e i pagamenti, senza confrontarsi con gli indizi offerti dall’Ufficio sulla fittizietà dei fornitori e sulla consapevolezza della frode da parte della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati e da esaminare congiuntamente i motivi relativi al contraddittorio endoprocedimentale, osservando che la sentenza impugnata era meramente apparente nella parte in cui non dava conto né dell’effettivo assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere di indicare le concrete difese che avrebbe potuto svolgere, né dell’avvenuto contraddittorio già documentato dall’Ufficio. Ha inoltre accolto i motivi relativi alla prova delle operazioni inesistenti, affermando che la Corte di merito non si era attenuta ai principi in tema di riparto dell’onere probatorio: in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare l’inesistenza delle operazioni, mentre il contribuente deve fornire prova contraria, che non può ridursi alla sola regolarità formale delle scritture o dei pagamenti. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio al giudice di secondo grado, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    impone la presenza di una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico della decisione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la motivazione della sentenza tributaria deve consentire il controllo sull’iter decisorio

  • art. 5-ter d.lgs. n. 218 del 1997

    prevede l’invito a comparire prima dell’avviso di accertamento, salvo particolare urgenza o fondato pericolo per la riscossione; fuori da tali casi, il mancato contraddittorio invalida l’atto se il contribuente dimostra concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato insieme alle norme IVA per il tema della ripresa a tassazione di costi relativi a operazioni inesistenti

  • artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati per la disciplina della detrazione IVA, della documentazione delle operazioni e del potere di accertamento, nonché per il ricorso a presunzioni nella prova dell’inesistenza

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente

  • artt. 2727 e 2697 c.c.

    consentono l’uso di presunzioni semplici e disciplinano l’onere probatorio nella ricostruzione delle operazioni contestate

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiede una motivazione sufficiente e controllabile, quale presupposto del giusto processo

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    viene richiamato come base normativa della prova presuntiva in materia IVA

  • art. 2727 c.c.

    consente di fondare la prova su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

Massime di principio

  • In materia tributaria, la motivazione della sentenza è apparente e quindi nulla quando non consente di comprendere le ragioni effettive della decisione, il percorso logico seguito e le prove valorizzate dal giudice.
  • Nel procedimento di accertamento disciplinato dall’art. 5-ter d.lgs. n. 218 del 1997, il mancato invito al contraddittorio determina invalidità dell’atto, salvo che l’Ufficio dimostri una specifica urgenza o un fondato pericolo per la riscossione; inoltre, il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto far valere.
  • Se il contribuente contesta operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; solo dopo tale prova passa al contribuente l’onere di dimostrare la propria estraneità e diligenza.
  • Se il contribuente contesta operazioni oggettivamente inesistenti, la prova della reale esistenza delle operazioni grava sul contribuente, mentre la sola regolarità formale di fatture, scritture contabili e pagamenti non è sufficiente a superare gli elementi indiziari dell’Ufficio.
  • Il giudice di merito deve valutare prima gli indizi offerti dall’Amministrazione e poi, solo se essi sono gravi, precisi e concordanti, la prova contraria del contribuente; non può fondare il proprio convincimento su elementi meramente formali o inconferenti rispetto alla frode contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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