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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 12274 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale delle provvigioni corrisposte a mediatori per la conclusione di contratti di vendita futura di cereali, negli esercizi 1998 e 1999. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto deducibili tali costi negli esercizi in cui la merce era stata consegnata e i relativi ricavi conseguiti, applicando il principio di correlazione tra costi e ricavi. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che le provvigioni dovessero essere imputate all'esercizio in cui il contratto procurato dal mediatore era stato concluso, salvo che il diritto alla provvigione o il suo ammontare fossero incerti o non determinabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo errata e insufficiente la motivazione della sentenza regionale. In base al principio di competenza, le provvigioni per l'attività di mediazione devono essere imputate all'esercizio in cui la prestazione del mediatore è ultimata, normalmente coincidente con la conclusione dell'affare, e non con il successivo pagamento, la consegna della merce o la realizzazione dei ricavi. Il differimento è ammissibile solo se il diritto alla provvigione o il suo ammontare sono subordinati a condizioni contrattuali, come il buon fine dell'affare, oppure non sono ancora certi e oggettivamente determinabili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 75, oggi art. 109 TUIR

    I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, quelli di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui tali condizioni si verificano.

    Il principio di competenza impone di imputare il costo al periodo in cui sorge giuridicamente l'obbligo di sostenerlo, indipendentemente dal pagamento. Per le provvigioni di mediazione, il momento ordinario è la conclusione dell'affare, purché il diritto alla provvigione e il relativo importo siano certi e oggettivamente determinabili.

  • Art. 1755 c.c.

    Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

    Salvo accordi diversi, il diritto del mediatore alla provvigione nasce quando l'affare procurato viene concluso, non quando il contratto viene successivamente eseguito o il corrispettivo viene incassato.

  • Art. 1326 c.c.

    Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

    La conclusione del contratto rilevante ai fini della competenza deve essere individuata secondo le regole generali di perfezionamento del contratto, salvo specifiche condizioni o pattuizioni.

  • Art. 1472 c.c.

    Nella vendita di cose future, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza.

    La vendita di cosa futura è un contratto consensuale con effetti inizialmente obbligatori; il differimento della consegna o del trasferimento della proprietà non sposta automaticamente il momento in cui la prestazione del mediatore deve considerarsi ultimata.

  • Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha esaminato la violazione o falsa applicazione di legge e l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale, ritenendo fondate entrambe le censure.

Massime di principio

  • Per i soggetti che producono reddito d'impresa vale il principio di competenza e non quello di cassa: il costo è deducibile nell'esercizio in cui nasce giuridicamente l'obbligazione, non necessariamente quando viene pagato.
  • Le provvigioni di mediazione sono normalmente deducibili nell'esercizio in cui l'affare viene concluso, perché in quel momento la prestazione del mediatore è generalmente ultimata e sorge il diritto alla provvigione.
  • La consegna successiva del bene, l'incasso del ricavo o l'esecuzione materiale del contratto non giustificano da soli il rinvio della deduzione a un esercizio successivo.
  • Il differimento della deduzione è possibile quando il contratto subordina la provvigione al buon fine dell'affare, a eventi futuri o alla definitiva determinazione del prezzo, oppure quando l'esistenza o l'ammontare del costo non sono ancora certi e oggettivamente determinabili.
  • Per stabilire l'esercizio corretto occorre esaminare il contratto di mediazione o agenzia, individuando il momento di maturazione della provvigione, eventuali condizioni sospensive e i criteri di determinazione dell'importo.
  • Il principio di correlazione tra costi e ricavi non consente, da solo, di rinviare un costo già certo e determinabile al momento della realizzazione del ricavo: prevalgono le specifiche regole fiscali sulla competenza.

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