Sentenza n. 1363/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per il reclutamento di personale amministrativo, inclusi gli esiti della prova orale, la valutazione dei titoli, la nomina della commissione e la graduatoria finale, nella parte in cui il candidato non è stato dichiarato idoneo né inserito tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’Università della Calabria per il reclutamento di personale dell’area collaboratori, profilo amministrativo. Ha impugnato gli esiti della prova orale, gli elenchi dei candidati idonei, la valutazione dei titoli, la nomina della commissione, i verbali della procedura, il bando e, con motivi aggiunti, il provvedimento di approvazione degli atti e la graduatoria finale, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica mediante inserimento nella graduatoria dei vincitori o l’adozione di altra misura satisfattiva. Con il primo motivo ha dedotto la mancata o tardiva predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale e della prova attitudinale, sostenendo che i subcriteri fossero generici e privi di una ponderazione dei singoli punteggi. Con il secondo motivo ha contestato la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità nelle modalità di sorteggio delle domande orali, poiché le domande erano contenute in buste chiuse disposte sul tavolo della commissione anziché in un’urna chiusa e sigillata e i candidati e gli astanti venivano fatti uscire dall’aula al termine delle prove. Con il terzo motivo ha censurato la composizione della commissione, ritenendo non pertinente la formazione in fisica di una commissaria rispetto alle materie concorsuali e non adeguata l’esperienza professionale dell’esperta incaricata della valutazione comportamentale e motivazionale.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati idonei, poiché la domanda era comunque infondata. Ha esaminato anzitutto la censura sulla composizione della commissione e ha affermato che il requisito della comprovata esperienza dei commissari, previsto dall’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001, non impone che ciascun componente sia titolare dello specifico insegnamento o della materia oggetto della selezione, essendo sufficiente una competenza specifica e idonea a valutare i candidati. Ha ritenuto adeguato il profilo della commissaria, dipendente universitario e responsabile di un settore di selezione e contratti del personale, nonché coerente con il compito assegnato il profilo dell’esperta in psicologia del lavoro, orientamento e reclutamento, incaricata della valutazione attitudinale. Quanto alla predeterminazione dei criteri, ha interpretato l’art. 12 d.P.R. 487/1994 nel senso che i criteri possono essere stabiliti anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima della loro concreta valutazione, così da escludere il rischio di criteri elaborati per favorire o sfavorire determinati candidati. Nel caso concreto, la commissione aveva individuato già nella prima seduta criteri sufficientemente specifici per il colloquio tecnico-specialistico e per il colloquio comportamentale e motivazionale, anche mediante il richiamo al framework delle competenze trasversali. Il giudice ha escluso che fosse normativamente necessario attribuire un peso distinto a ciascun criterio, ritenendo idonea anche l’attribuzione di un unico voto numerico. Infine, ha respinto la censura sulle modalità di selezione delle domande orali, poiché il sorteggio era stato effettuato consentendo a ciascun candidato di scegliere una busta chiusa; la legge non richiede ulteriori modalità formali, in assenza di elementi indicativi di condotte fraudolente. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001
Il requisito della comprovata esperienza dei commissari di concorso non richiede che i componenti siano titolari dello specifico insegnamento o della materia oggetto della selezione; è sufficiente una competenza specifica e idonea alla valutazione dei candidati.
art. 12 d.P.R. 487/1994
«le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove»
I criteri di valutazione possono essere determinati anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima della loro concreta valutazione e in un momento che escluda il sospetto di criteri elaborati per favorire o sfavorire concorrenti. La norma non impone necessariamente la ponderazione separata di ciascun criterio, essendo ammissibile l’attribuzione di un voto numerico unitario.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica, proposta quale conseguenza dell’illegittimità degli atti concorsuali, è stata respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.
Massime di principio
- Il requisito della comprovata esperienza dei componenti di una commissione di concorso non richiede la coincidenza tra il titolo di studio o l’insegnamento posseduto dal commissario e la specifica materia oggetto della selezione; è sufficiente una competenza professionale concreta e idonea a valutare i candidati, secondo una valutazione rimessa all’amministrazione e sindacabile nei limiti dell’evidente inadeguatezza o illogicità.
- I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali devono essere predeterminati e verbalizzati prima della concreta valutazione delle prove; la loro approvazione successiva allo svolgimento materiale della prova non determina di per sé illegittimità, purché avvenga prima dell’attribuzione dei punteggi e in un momento tale da escludere il rischio di criteri confezionati per favorire o sfavorire singoli candidati.
- La disciplina sulla predeterminazione dei criteri di valutazione non impone necessariamente di attribuire un peso numerico distinto a ciascun sottocriterio, quando i criteri complessivamente individuati siano sufficientemente specifici e la commissione esprima una valutazione numerica unitaria.
- Il sorteggio delle domande della prova orale può essere effettuato mediante la scelta individuale di una busta chiusa da parte di ciascun candidato; in assenza di una specifica prescrizione normativa e di elementi concreti di frode o alterazione, non sono necessarie ulteriori formalità, come l’utilizzo di un’urna sigillata.
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