Sentenza n. 4546/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rifiuto di visto di ingresso per soggiorno breve intestato alla sig.ra -OMISSIS-, emesso dall’Ambasciata italiana sita a Colombo in Sri Lanka in data 29.12.2025 e notificato in data 05.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto di ingresso per soggiorno breve emesso dall’Ambasciata italiana a Colombo e notificato alla richiedente
Esito
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato il diniego del visto di ingresso di breve durata richiesto dalla cittadina straniera per recarsi in Italia e visitare il figlio residente nel Paese. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti contro il diniego. Dopo l’adozione di un decreto monocratico di accoglimento della domanda cautelare, la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto.
La decisione
Il rilascio sopravvenuto del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. Il TAR, ritenuti integrati i presupposti per definire la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro il diniego. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto dei profili di invalidità della procura alle liti evidenziati dall’Amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti; nel caso concreto la causa è stata definita all’esito della camera di consiglio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato ritenuto applicabile perché il rilascio sopravvenuto del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, consentendo la definizione della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il rilascio sopravvenuto del titolo amministrativo richiesto in giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutile la pronuncia sull’illegittimità dell’atto impugnato.
- In presenza del pieno soddisfacimento sopravvenuto della pretesa, il giudice amministrativo può definire la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all’esame dei motivi di ricorso.
- La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione delle specifiche vicende processuali, tra cui i profili di invalidità della procura alle liti evidenziati dalla parte resistente.
Come è indicizzato
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