Cassazione Penale, Sentenza n. 1061/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale) sostenendo, in cinque motivi: 1) nullità della citazione a giudizio per notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p., nonostante il difensore avesse negato il consenso e l'imputato avesse dichiarato domicilio; 2) omessa notifica diretta all'imputato poiché la citazione sarebbe stata effettuata presso un difensore non domiciliatario; 3) mancata notifica all'imputato del verbale d'udienza del 5/6/2019 che modificava la data dell'imputazione; 4) analoga censura in relazione al decreto di fissazione del giudizio per l'udienza del 22/9/2017 notificato al difensore anziché al domicilio; 5) violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, con richiamo a presunte censure decisive omesse dal giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi generici, intempestivi e carenti di specificità (il ricorrente non ha indicato a quale atto specifico si riferissero le censure e non ha dimostrato concreto pregiudizio nella conoscenza dell'atto o nell'esercizio della difesa). Ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite secondo cui la notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, è nullità di regime intermedio soggetta a sanatorie e regole di deducibilità; molte delle nullità dedotte attengono alla fase di primo grado e non erano state tempestivamente eccepite, per cui sono da considerarsi sanate. Quanto alla modifica della data dell'imputazione, la Corte ha rilevato che la variazione riguarda elemento accessorio e non il nucleo sostanziale dell'addebito e la relativa nullità è relativa e non deducibile in Cassazione se non tempestivamente eccepita in udienza. Il quinto motivo è risultato aspecifico e privo di argomentazione critica verso le ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia è ammissibile ma, se l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio, la notifica effettuata al difensore costituisce una nullità di regime intermedio; tale nullità è soggetta a regole di deducibilità e a possibili sanatorie e deve essere tempestivamente dedotta o risulta comunque sanata se non eccepita nei termini.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore in determinate ipotesi; la Corte l'ha richiamato per valutare la regolarità delle notifiche rispetto al domicilio dichiarato dall'imputato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita la portata delle censure ammissibili in Cassazione; il ricorso deve rimanere nei limiti formali e temporali previsti e le censure devono essere specifiche e ben argomentate.
art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevata come una delle possibili cause di sanatoria speciale delle nullità: alcune nullità procedurali possono essere considerate prive di effetti se sussistono le condizioni di sanatoria previste dalla norma.
art. 183, cod. proc. pen.
Richiamato come fonte delle sanatorie generali che possono estinguere gli effetti di determinate nullità procedurali non tempestivamente dedotte.
art. 182, cod. proc. pen.
Stabilisce regole di deducibilità delle nullità; la Corte ha rilevato che le nullità non adeguatamente specificate e non tempestivamente dedotte non sono appellabili in Cassazione.
art. 180, cod. proc. pen.
Fornisce i termini di rilevabilità delle nullità; la Corte ha usato questo principio per escludere censure tardive o non dedotte nelle fasi processuali appropriate.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, dichiarato l'inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in Euro 3.000.
art. 23, dl. n. 137 del 23/09/2021
Citato come base procedurale per la requisitoria scritta del Procuratore generale presentata nel procedimento di Cassazione.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 58120/2017 e Sez. U., n. 119/2004)
Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017; Sez. U., n. 119 del 27/10/2004
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che la notifica al difensore in luogo del domicilio dichiarato è una nullità 'a regime intermedio' e che la sua incidenza sul processo dipende dalla tempestività e specificità della deduzione e dall'esistenza di circostanze obiettive che possano sanarla; inoltre la mancata deduzione tempestiva può comportare la perdita della rilevabilità della nullità.
Massime di principio
- La notificazione della citazione a giudizio al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, è suscettibile di nullità se l'imputato ha eletto domicilio diverso, ma tale nullità è di regime intermedio: deve essere dedotta tempestivamente e con specificità oppure può essere considerata sanata.
- Per far valere in Cassazione vizi di notifica o nullità formali occorre indicare chiaramente l'atto specifico contestato, dimostrare il concreto pregiudizio subito nella conoscenza dell'atto o nell'esercizio della difesa, e aver eccepito la nullità nei termini e nelle sedi processuali competenti.
- Le variazioni di elementi accessori dell'imputazione (es. data del fatto) che non alterano il nucleo sostanziale dell'addebito costituiscono, di regola, nullità relativa: devono essere eccepite immediatamente dal difensore presente o sono precluse nelle impugnazioni successive.
- In Cassazione non sono ammissibili motivi generici, aspecifici o privi di argomentazione: le censure devono esporre punti di diritto o di fatto specifici e collegati alle motivazioni della decisione impugnata.
- Molte nullità attinenti alla fase di primo grado possono ritenersi sanate se non dedotte tempestivamente; pertanto è essenziale sollevare eccezioni procedurali nelle prime fasi utili del processo (udienza successiva, appello) per preservare la rilevanza della questione in Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio di tali conseguenze prima di proporre ricorsi manifestamente generici o tardivi.
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