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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1061/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale) sostenendo, in cinque motivi: 1) nullità della citazione a giudizio per notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p., nonostante il difensore avesse negato il consenso e l'imputato avesse dichiarato domicilio; 2) omessa notifica diretta all'imputato poiché la citazione sarebbe stata effettuata presso un difensore non domiciliatario; 3) mancata notifica all'imputato del verbale d'udienza del 5/6/2019 che modificava la data dell'imputazione; 4) analoga censura in relazione al decreto di fissazione del giudizio per l'udienza del 22/9/2017 notificato al difensore anziché al domicilio; 5) violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, con richiamo a presunte censure decisive omesse dal giudice d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi generici, intempestivi e carenti di specificità (il ricorrente non ha indicato a quale atto specifico si riferissero le censure e non ha dimostrato concreto pregiudizio nella conoscenza dell'atto o nell'esercizio della difesa). Ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite secondo cui la notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, è nullità di regime intermedio soggetta a sanatorie e regole di deducibilità; molte delle nullità dedotte attengono alla fase di primo grado e non erano state tempestivamente eccepite, per cui sono da considerarsi sanate. Quanto alla modifica della data dell'imputazione, la Corte ha rilevato che la variazione riguarda elemento accessorio e non il nucleo sostanziale dell'addebito e la relativa nullità è relativa e non deducibile in Cassazione se non tempestivamente eccepita in udienza. Il quinto motivo è risultato aspecifico e privo di argomentazione critica verso le ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia è ammissibile ma, se l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio, la notifica effettuata al difensore costituisce una nullità di regime intermedio; tale nullità è soggetta a regole di deducibilità e a possibili sanatorie e deve essere tempestivamente dedotta o risulta comunque sanata se non eccepita nei termini.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore in determinate ipotesi; la Corte l'ha richiamato per valutare la regolarità delle notifiche rispetto al domicilio dichiarato dall'imputato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita la portata delle censure ammissibili in Cassazione; il ricorso deve rimanere nei limiti formali e temporali previsti e le censure devono essere specifiche e ben argomentate.

  • art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

    Rilevata come una delle possibili cause di sanatoria speciale delle nullità: alcune nullità procedurali possono essere considerate prive di effetti se sussistono le condizioni di sanatoria previste dalla norma.

  • art. 183, cod. proc. pen.

    Richiamato come fonte delle sanatorie generali che possono estinguere gli effetti di determinate nullità procedurali non tempestivamente dedotte.

  • art. 182, cod. proc. pen.

    Stabilisce regole di deducibilità delle nullità; la Corte ha rilevato che le nullità non adeguatamente specificate e non tempestivamente dedotte non sono appellabili in Cassazione.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Fornisce i termini di rilevabilità delle nullità; la Corte ha usato questo principio per escludere censure tardive o non dedotte nelle fasi processuali appropriate.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, dichiarato l'inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in Euro 3.000.

  • art. 23, dl. n. 137 del 23/09/2021

    Citato come base procedurale per la requisitoria scritta del Procuratore generale presentata nel procedimento di Cassazione.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 58120/2017 e Sez. U., n. 119/2004)

    Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017; Sez. U., n. 119 del 27/10/2004

    La giurisprudenza di legittimità stabilisce che la notifica al difensore in luogo del domicilio dichiarato è una nullità 'a regime intermedio' e che la sua incidenza sul processo dipende dalla tempestività e specificità della deduzione e dall'esistenza di circostanze obiettive che possano sanarla; inoltre la mancata deduzione tempestiva può comportare la perdita della rilevabilità della nullità.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione a giudizio al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, è suscettibile di nullità se l'imputato ha eletto domicilio diverso, ma tale nullità è di regime intermedio: deve essere dedotta tempestivamente e con specificità oppure può essere considerata sanata.
  • Per far valere in Cassazione vizi di notifica o nullità formali occorre indicare chiaramente l'atto specifico contestato, dimostrare il concreto pregiudizio subito nella conoscenza dell'atto o nell'esercizio della difesa, e aver eccepito la nullità nei termini e nelle sedi processuali competenti.
  • Le variazioni di elementi accessori dell'imputazione (es. data del fatto) che non alterano il nucleo sostanziale dell'addebito costituiscono, di regola, nullità relativa: devono essere eccepite immediatamente dal difensore presente o sono precluse nelle impugnazioni successive.
  • In Cassazione non sono ammissibili motivi generici, aspecifici o privi di argomentazione: le censure devono esporre punti di diritto o di fatto specifici e collegati alle motivazioni della decisione impugnata.
  • Molte nullità attinenti alla fase di primo grado possono ritenersi sanate se non dedotte tempestivamente; pertanto è essenziale sollevare eccezioni procedurali nelle prime fasi utili del processo (udienza successiva, appello) per preservare la rilevanza della questione in Cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio di tali conseguenze prima di proporre ricorsi manifestamente generici o tardivi.

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