Sentenza n. 164/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza con la quale l'odierna ricorrente, in data 02.10.2024, ha chiesto - per il figlio -OMISSIS- - “l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l'applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”; nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'ASP di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con l'istanza (datata 02.10.2024) volta ad ottenere - a favore del figlio -OMISSIS- - “l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l'applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza del 2 ottobre 2024 per l'accesso al beneficio economico destinato ai nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 2 ottobre 2024, presentata nell'interesse del figlio minorenne, volta a ottenere l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima previsto dall'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, in applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e successive modificazioni e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589. Ha chiesto l'annullamento del silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'ASP di Palermo di concludere il procedimento. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha dato riscontro all'istanza; la ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riscontro fornito dall'amministrazione nelle more del giudizio abbia soddisfatto la pretesa procedimentale azionata. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni intimate secondo il criterio della soccombenza virtuale, in complessivi 1.500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del soddisfacimento della pretesa nelle more del giudizio.
art. 3 D.M. 26 settembre 2016
Prevede il beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima, oggetto dell'istanza amministrativa.
art. 9 l.r. 8/2017
Costituisce, insieme alla normativa statale e regionale richiamata, il fondamento dell'accesso al beneficio economico richiesto.
D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589
È indicato quale ulteriore fonte regionale applicativa del beneficio richiesto.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a fondamento della tutela dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione provvede sull'istanza e soddisfa la pretesa procedimentale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal sopravvenuto riscontro dell'amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla domanda originaria.
- Nei provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, le generalità e gli ulteriori dati sanitari devono essere oscurati nei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
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