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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza con la quale l'odierna ricorrente, in data 02.10.2024, ha chiesto - per il figlio -OMISSIS- - “l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l'applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”; nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'ASP di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con l'istanza (datata 02.10.2024) volta ad ottenere - a favore del figlio -OMISSIS- - “l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l'applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”.

Giustizia amministrativa202502060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza del 2 ottobre 2024 per l'accesso al beneficio economico destinato ai nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 2 ottobre 2024, presentata nell'interesse del figlio minorenne, volta a ottenere l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima previsto dall'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, in applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e successive modificazioni e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589. Ha chiesto l'annullamento del silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'ASP di Palermo di concludere il procedimento. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha dato riscontro all'istanza; la ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riscontro fornito dall'amministrazione nelle more del giudizio abbia soddisfatto la pretesa procedimentale azionata. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni intimate secondo il criterio della soccombenza virtuale, in complessivi 1.500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del soddisfacimento della pretesa nelle more del giudizio.

  • art. 3 D.M. 26 settembre 2016

    Prevede il beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima, oggetto dell'istanza amministrativa.

  • art. 9 l.r. 8/2017

    Costituisce, insieme alla normativa statale e regionale richiamata, il fondamento dell'accesso al beneficio economico richiesto.

  • D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589

    È indicato quale ulteriore fonte regionale applicativa del beneficio richiesto.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a fondamento della tutela dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione provvede sull'istanza e soddisfa la pretesa procedimentale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal sopravvenuto riscontro dell'amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla domanda originaria.
  • Nei provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, le generalità e gli ulteriori dati sanitari devono essere oscurati nei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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